N. 62 ORDINANZA 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Abolizione e sostituzione con l'imposta comunale sugli immobili (ICI) (dal 1 gennaio 1993) - Applicabilita' protratta dell'imposta soppressa, limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992 - Prospettata disparita' di trattamento dei contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta (rispetto a coloro che vendano gli immobili successivamente al 1 gennaio 2003) nonche' irragionevole sovrapposizione di imposta locale e imposta erariale in regime di proroga - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 1, lettera a) numero 17; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 17; d.l. 28 marzo 1997, n. 79 (convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140), art. 11, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 53. (002C0207) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 20-3-2002)

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