N. 67 ORDINANZA 28 febbraio - 19 marzo 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Medici universitari - Esercizio dell'attivita' assistenziale intramuraria (esclusiva) o dell'attivita' libero-professionale extramuraria - Opzione - Termine - Prospettata violazione dei principi di coerenza e razionalita' e di buon andamento dell'amministrazione - Sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7. - Costituzione, artt. 3 e 97. Sanita' pubblica - Medici universitari - Attivita' di assistenza esclusiva quale requisito per la direzione delle strutture e dei programmi - Prospettata violazione del principio dell'autonomia universitaria e dei principi della legge delega - Modificazioni sopravvenute del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, commi 7 e 8, da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3. - Costituzione, artt. 33 e 76 (in relazione alla legge 30 novembre 1998, n. 419, art. 6, comma 1, lettera b). (002C0233) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 27-3-2002)

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