Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Sanita' pubblica - Medici universitari - Esercizio dell'attivita'
assistenziale intramuraria (esclusiva) o dell'attivita'
libero-professionale extramuraria - Opzione - Termine - Prospettata
violazione dei principi di coerenza e razionalita' e di buon
andamento dell'amministrazione - Sopravvenuta modifica del quadro
normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice
rimettente.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Sanita' pubblica - Medici universitari - Attivita' di assistenza
esclusiva quale requisito per la direzione delle strutture e dei
programmi - Prospettata violazione del principio dell'autonomia
universitaria e dei principi della legge delega - Modificazioni
sopravvenute del quadro normativo di riferimento - Restituzione
degli atti al giudice rimettente.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, commi 7 e 8, da 1 a 6 e da
8 a 11, e art. 3.
- Costituzione, artt. 33 e 76 (in relazione alla legge 30 novembre
1998, n. 419, art. 6, comma 1, lettera b).
(002C0233)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 27-3-2002)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.