N. 81 ORDINANZA 1 - 21 marzo 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Prova penale - Disciplina di attuazione della riforma costituzionale sul c.d. giusto processo - Facolta' di non rispondere e impossibilita' di acquisire ed utilizzare le dichiarazioni precedentemente rese - Lamentata disparita' di trattamento tra imputati in procedimenti diversi, lesione del diritto di difesa, del principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, dell'obbligatorieta' dell'azione penale, di legalita', della soggezione del giudice alla legge - Sopravvenienza di modifiche normative che investono la disciplina censurata - Necessita' di riesame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1, comma 1; cod. proc pen., art. 210, comma 4, in combinato disposto. - Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111 e 112. (002C0247) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 27-3-2002)

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