Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Prova penale - Disciplina di attuazione della
riforma costituzionale sul c.d. giusto processo - Facolta' di non
rispondere e impossibilita' di acquisire ed utilizzare le
dichiarazioni precedentemente rese - Lamentata disparita' di
trattamento tra imputati in procedimenti diversi, lesione del
diritto di difesa, del principio della formazione della prova nel
contraddittorio delle parti, dell'obbligatorieta' dell'azione
penale, di legalita', della soggezione del giudice alla legge -
Sopravvenienza di modifiche normative che investono la disciplina
censurata - Necessita' di riesame della rilevanza - Restituzione
degli atti al giudice rimettente.
- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella
legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1, comma 1; cod. proc pen.,
art. 210, comma 4, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101,
secondo comma, 111 e 112.
(002C0247)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 27-3-2002)
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