Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Condanna penale del dipendente (per taluni
individuati delitti) - Sospensione ex lege dal servizio - Lamentato
irragionevole automatismo della misura - Esercizio di
discrezionalita' legislativa in materia - Non fondatezza della
questione.
- Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97.
Impiego pubblico - Condanna penale del dipendente (per taluni
individuati delitti) - Sospensione obbligatoria dal servizio -
Termine di durata - Perdita di efficacia della misura con il
decorso di un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del
reato - Violazione del principio di proporzionalita' e
ragionevolezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua nei
sensi di cui in motivazione - Possibilita' di una diversa durata
massima della misura - Individuazione nel vigente sistema
normativo, salva una nuova disciplina in materia.
- Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4, comma 2; legge 7 febbraio 1990,
n. 19, art. 9, comma 2.
- Costituzione, art. 3.
Ordinanza letta nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 (allegata).
Intervento in giudizio - Soggetti che non siano parti nel giudizio a
quo - Difetto di un interesse qualificato - Inammissibilita'.
(002C0370)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 8-5-2002)
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