N. 145 SENTENZA 22 aprile - 3 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Condanna penale del dipendente (per taluni individuati delitti) - Sospensione ex lege dal servizio - Lamentato irragionevole automatismo della misura - Esercizio di discrezionalita' legislativa in materia - Non fondatezza della questione. - Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97. Impiego pubblico - Condanna penale del dipendente (per taluni individuati delitti) - Sospensione obbligatoria dal servizio - Termine di durata - Perdita di efficacia della misura con il decorso di un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato - Violazione del principio di proporzionalita' e ragionevolezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua nei sensi di cui in motivazione - Possibilita' di una diversa durata massima della misura - Individuazione nel vigente sistema normativo, salva una nuova disciplina in materia. - Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4, comma 2; legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9, comma 2. - Costituzione, art. 3. Ordinanza letta nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 (allegata). Intervento in giudizio - Soggetti che non siano parti nel giudizio a quo - Difetto di un interesse qualificato - Inammissibilita'. (002C0370) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 8-5-2002)

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