N. 62
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
7 ottobre 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 ottobre 2002 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
Lavoro (rapporto di) - Regione Lazio - Prevenzione e contrasto del
"mobbing" nei luoghi di lavoro - Previsione di atti e comportamenti
"sostanzialmente qualificati illeciti" nei confronti di lavoratori
dipendenti, pubblici o privati, da parte del datore o da soggetti
posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi -
Applicabilita' non circoscritta al personale dipendente dalla
regione o da enti regionali - Denunciata incidenza sui rapporti di
lavoro regolati dal diritto privato nonche' sui "residui" rapporti
di pubblico impiego statale - Preteso contrasto con la competenza
legislativa statale in materia di "ordinamento civile" ed in
materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato
e degli enti pubblici nazionali - Violazione della competenza
legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di "tutela
della salute" e "tutela e sicurezza del lavoro" - Denunciata
illegittimita' delle altre disposizioni organizzative e strumentali
poste al servizio della prevenzione e del contrasto dei
comportamenti qualificanti il "mobbing".
- Legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 (in particolare,
art. 2).
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere g) ed l), e terzo.
Lavoro (rapporto di) - Regione Lazio - Prevenzione e contrasto del
"mobbing" nei luoghi di lavoro - Prevista possibilita' per una
"associazione senza fini di lucro", previa convenzione con una
A.S.L., di invitare i datori di lavoro "ad assumere i provvedimenti
idonei per rimuovere le cause di disagio del lavoratore" - Prevista
istituzione di un osservatorio regionale per monitorare ed
analizzare il fenomeno del "mobbing" - Denunciate indebite
ingerenze nell'organizzazione e nell'attivita' dei datori di lavoro
(anche pubblici) non facenti parte degli apparati regionali -
Asserita inadeguata copertura finanziaria degli oneri di spesa
gravanti sulle A.S.L. e sugli enti locali - Violazione della
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato nonche'
dell'obbligo di indicare i mezzi per far fronte a leggi che
importino nuove spese e dell'obbligo di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche attribuite alla regione.
- Legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16, artt. 4, 6 e 7.
- Costituzione, artt. 81, 117, comma secondo, lettera g), e 119,
comma quarto.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
del Presidente del Consiglio avverso legge regionale - Invito alla
Regione a non procedere all'attuazione della legge impugnata in
pendenza del giudizio.
- Legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16.
(002C0947)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 30-10-2002)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.