N. 47 SENTENZA 10 - 13 febbraio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Rilevanza della questione - Motivazione - Eccepito difetto - Eccezioni preliminari sollevate nel giudizio a quo - Inidoneita' a precludere l'esame nel merito della questione di costituzionalita'. Oggetto del giudizio - Legge generale e legge particolare, istitutiva di un nuovo Comune - Eccezione di inammissibilita' - Reiezione - Necessario previo scrutinio di legittimita' della disciplina generale. Regione Lombardia - Circoscrizioni comunali - Istituzione di un nuovo Comune - Fasi del procedimento - Disciplina di carattere generale - Limitazione della consultazione referendaria (obbligatoria) alla sola popolazione direttamente interessata alla variazione territoriale (ovvero della frazione richiedente l'erezione in Comune autonomo) - Esclusione dalla consultazione delle popolazioni della parte del Comune che subisce la decurtazione territoriale - Assenza di ogni valutazione preventiva in ordine alla sussistenza di un interesse qualificato delle stesse popolazioni - Illegittimita' costituzionale. - Legge Regione Lombardia 7 settembre 1992, n. 28, art. 10, comma 3. - Costituzione, art. 133, secondo comma. Regione Lombardia - Circoscrizioni comunali - Istituzione del comune di Baranzate (prov. di Milano) - Procedimento - Consultazione con referendum della popolazione interessata - Limitazione della consultazione alla sola popolazione della frazione che ha richiesto l'erezione in Comune autonomo - Applicazione pedissequa della normativa di carattere generale ritenuta illegittima - Illegittimita' costituzionale. - Legge Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 21. - Costituzione, art. 133, secondo comma. (003C0130) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 19-2-2003)

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