N. 239 SENTENZA 30 giugno - 15 luglio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Oggetto del giudizio - Sopravvenuto regolamento di «delegificazione» - Norme anteriori - Operativita' - Ammissibilita' della questione. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b); d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, artt. 5 e 11. - Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2. Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni - Innovazione sostanziale introdotta dal decreto delegato, non sorretta da alcuna direttiva del legislatore delegante - Violazione della legge di delegazione - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento di altro profilo. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b). - Costituzione, art. 76 (in relazione alla legge 13 giugno 1991, n. 190) [e art. 4]. (003C0815) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 23-7-2003)

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