N. 262 SENTENZA 3 - 22 luglio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Consiglio superiore della magistratura - Sezione disciplinare - Composizione - Numero dei componenti supplenti inferiore a quello dei componenti titolari - Conseguente impossibilita' di costituire un collegio giudicante diverso da quello che abbia pronunciato una decisione successivamente annullata con rinvio dalle Sezioni unite della Cassazione - Necessaria elezione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare - Mancata previsione - Contrasto con il principio della imparzialita' della giurisdizione - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 4, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. (003C0859) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 30-7-2003)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.