Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Questione di legittimita' costituzionale - Eccezione di
inammissibilita', per carente motivazione in ordine alla
legittimazione attiva nei giudizi a quibus delle fondazioni
bancarie, dell'ACRI e dell'ADUSBEF - Sufficienza di motivazione
sintetica - Reiezione dell'eccezione.
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Ambito di attivita' -
Obbligo di operare esclusivamente nei «settori ammessi» individuati
dal legislatore - Assunta incompatibilita' con la autonomia,
statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - Lamentata
irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei
cittadini, dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse,
dell'autonomia privata, del principio di sussidiarieta', della
competenza legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni - Non
fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 1, primo periodo;
legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 7, comma 1, lettera aa), punto
2, che ha modificato l'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994,
n. 109.
- Costituzione, artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma.
Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale - Questione
concernente il potere della Autorita' di vigilanza di modificare i
«settori ammessi» di operativita' delle fondazioni bancarie -
Eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza,
sull'assunto che non e' ancora intervenuta alcuna modifica -
Reiezione.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 1, ultimo periodo.
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Ambito di attivita' -
«Settori ammessi» individuati dal legislatore - Potere di modifica,
con regolamento, attribuito all'Autorita' di vigilanza -
Delegificazione in violazione della riserva di funzione
legislativa, lesione della potesta' legislativa concorrente o
esclusiva delle Regioni - Illegittimita' costituzionale in parte
qua.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 1, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 70 e 117.
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Ambito di attivita' -
Obbligo di operare prevalentemente nei «settori rilevanti», scelti
tra gli ammessi ogni tre anni in numero non superiore a tre -
Assunta incompatibilita' della disciplina con la autonomia,
statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - Lamentata
irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei
cittadini, dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse,
dell'autonomia privata, del principio di sussidiarieta', della
competenza legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni - Non
fondatezza della questione.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma.
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Obbligo di assicurare
singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle
risorse - Assunto pregiudizio dell'autonomia gestionale delle
fondazioni - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di
associazione dei cittadini, dei diritti dell'uomo nelle formazioni
sociali ammesse, dell'autonomia privata, del principio di
sussidiarieta', della competenza legislativa concorrente o
esclusiva delle Regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in
motivazione, della questione.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma.
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Fondazioni cosiddette
istituzionali - Composizione dell'organo di indirizzo - Prevalente
presenza di soggetti espressi da Regioni, Province e Comuni -
Esclusione di altre realta' locali, pubbliche e private -
Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua -
Assorbimento di altre censure.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 4.
- Costituzione, art. 3 (artt. 2, 18, 41, 117 e 118, quarto comma).
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Fondazioni cosiddette
istituzionali - Organo di indirizzo - Rappresentanti delle Regioni,
Province, Comuni - Assunto esonero dalla disciplina in tema di
conflitto di interessi - Lamentata irrazionalita' e ingiustificata
disparita' di trattamento rispetto agli altri componenti
dell'organo collegiale - Non fondatezza, nei sensi di cui in
motivazione, della questione.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 4, ultimo periodo.
- Costituzione, art. 3.
Oggetto del giudizio - Intervenuta sostituzione della norma censurata
- Eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza -
Produzione di effetti medio tempore - Reiezione dell'eccezione.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 7; d.lgs. 17 maggio
1999, n. 153, art. 4, comma 3.
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Funzioni di indirizzo,
amministrazione, direzione e controllo - Incompatibilita' con
analoghe funzioni svolte presso altre societa' operanti nel settore
bancario, finanziario o assicurativo - Eccessiva e irragionevole
compressione della capacita' delle persone e lesione della
autonomia delle persone giuridiche private - Non fondatezza, nei
sensi di cui in motivazione, della questione.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 7.
- Costituzione, artt. 2, 18 e 22.
Questione di legittimita' costituzionale - Eccezione di
inammissibilita' sull'assunto che la questione poggi su un erroneo
presupposto interpretativo - Profilo attinente al merito -
Reiezione dell'eccezione.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 10.
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Controllo bancario -
Possesso di partecipazioni azionarie nella stessa azienda bancaria
da parte di piu' fondazioni - Asserita configurazione di
presunzione assoluta di controllo - Ritenuta irragionevolezza e
lesione dell'autonomia delle persone giuridiche di diritto privato
- Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 10.
- Costituzione, artt. 2, 3, 18 e 41.
Questione di legittimita' costituzionale - Eccezione di
inammissibilita' per omessa prospettazione di specifiche ragioni di
incostituzionalita' - Sufficienza del richiamo a rilievi gia'
svolti - Reiezione dell'eccezione.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 14.
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Adeguamento degli statuti
alle norme sulla nuova composizione dell'organo di indirizzo -
Decadenza degli organi in carica e prorogatio per le sole attivita'
di ordinaria amministrazione - Assunta incompatibilita' della
disciplina con la autonomia, statutaria e gestionale, delle
fondazioni bancarie - Lamentata irragionevolezza, lesione del
diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell'uomo nelle
formazioni sociali ammesse, dell'autonomia privata, del principio
di sussidiarieta', della competenza legislativa concorrente o
esclusiva delle Regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in
motivazione, della questione.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 14, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma.
Questione di legittimita' costituzionale - Intervenuta modifica della
norma censurata - Eccezione di inammissibilita' per omessa denuncia
anche della norma modificativa - Irrilevanza della modifica
rispetto alla questione - Reiezione dell'eccezione.
- D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art. 4, comma 1, lettera g); legge
28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 6.
Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Cause di incompatibilita'
e requisiti di onorabilita' degli organi delle fondazioni -
Attribuzione all'Autorita' di vigilanza di un potere di indirizzo
in materia - Violazione dei principi contenuti nella legge di
delega - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento
di altri profili.
- D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, artt. 4, comma 1, lettera g) e 10,
comma 3, lettera e).
- Costituzione, art. 76 (artt. 2, 3, 18 e 41).
(003C1088)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 8-10-2003)
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