N. 301 SENTENZA 24 - 29 settembre 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Questione di legittimita' costituzionale - Eccezione di inammissibilita', per carente motivazione in ordine alla legittimazione attiva nei giudizi a quibus delle fondazioni bancarie, dell'ACRI e dell'ADUSBEF - Sufficienza di motivazione sintetica - Reiezione dell'eccezione. Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Ambito di attivita' - Obbligo di operare esclusivamente nei «settori ammessi» individuati dal legislatore - Assunta incompatibilita' con la autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell'autonomia privata, del principio di sussidiarieta', della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 1, primo periodo; legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, che ha modificato l'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109. - Costituzione, artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale - Questione concernente il potere della Autorita' di vigilanza di modificare i «settori ammessi» di operativita' delle fondazioni bancarie - Eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza, sull'assunto che non e' ancora intervenuta alcuna modifica - Reiezione. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 1, ultimo periodo. Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Ambito di attivita' - «Settori ammessi» individuati dal legislatore - Potere di modifica, con regolamento, attribuito all'Autorita' di vigilanza - Delegificazione in violazione della riserva di funzione legislativa, lesione della potesta' legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 1, ultimo periodo. - Costituzione, artt. 70 e 117. Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Ambito di attivita' - Obbligo di operare prevalentemente nei «settori rilevanti», scelti tra gli ammessi ogni tre anni in numero non superiore a tre - Assunta incompatibilita' della disciplina con la autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell'autonomia privata, del principio di sussidiarieta', della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni - Non fondatezza della questione. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 2. - Costituzione, artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma. Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Obbligo di assicurare singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse - Assunto pregiudizio dell'autonomia gestionale delle fondazioni - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell'autonomia privata, del principio di sussidiarieta', della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 3. - Costituzione, artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma. Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Fondazioni cosiddette istituzionali - Composizione dell'organo di indirizzo - Prevalente presenza di soggetti espressi da Regioni, Province e Comuni - Esclusione di altre realta' locali, pubbliche e private - Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento di altre censure. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 4. - Costituzione, art. 3 (artt. 2, 18, 41, 117 e 118, quarto comma). Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Fondazioni cosiddette istituzionali - Organo di indirizzo - Rappresentanti delle Regioni, Province, Comuni - Assunto esonero dalla disciplina in tema di conflitto di interessi - Lamentata irrazionalita' e ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli altri componenti dell'organo collegiale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 4, ultimo periodo. - Costituzione, art. 3. Oggetto del giudizio - Intervenuta sostituzione della norma censurata - Eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza - Produzione di effetti medio tempore - Reiezione dell'eccezione. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 7; d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art. 4, comma 3. Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo - Incompatibilita' con analoghe funzioni svolte presso altre societa' operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo - Eccessiva e irragionevole compressione della capacita' delle persone e lesione della autonomia delle persone giuridiche private - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 7. - Costituzione, artt. 2, 18 e 22. Questione di legittimita' costituzionale - Eccezione di inammissibilita' sull'assunto che la questione poggi su un erroneo presupposto interpretativo - Profilo attinente al merito - Reiezione dell'eccezione. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 10. Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Controllo bancario - Possesso di partecipazioni azionarie nella stessa azienda bancaria da parte di piu' fondazioni - Asserita configurazione di presunzione assoluta di controllo - Ritenuta irragionevolezza e lesione dell'autonomia delle persone giuridiche di diritto privato - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 10. - Costituzione, artt. 2, 3, 18 e 41. Questione di legittimita' costituzionale - Eccezione di inammissibilita' per omessa prospettazione di specifiche ragioni di incostituzionalita' - Sufficienza del richiamo a rilievi gia' svolti - Reiezione dell'eccezione. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 14. Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Adeguamento degli statuti alle norme sulla nuova composizione dell'organo di indirizzo - Decadenza degli organi in carica e prorogatio per le sole attivita' di ordinaria amministrazione - Assunta incompatibilita' della disciplina con la autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - Lamentata irragionevolezza, lesione del diritto di associazione dei cittadini, dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse, dell'autonomia privata, del principio di sussidiarieta', della competenza legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 14, ultimo periodo. - Costituzione, artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma. Questione di legittimita' costituzionale - Intervenuta modifica della norma censurata - Eccezione di inammissibilita' per omessa denuncia anche della norma modificativa - Irrilevanza della modifica rispetto alla questione - Reiezione dell'eccezione. - D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art. 4, comma 1, lettera g); legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 6. Istituti di credito - Fondazioni bancarie - Cause di incompatibilita' e requisiti di onorabilita' degli organi delle fondazioni - Attribuzione all'Autorita' di vigilanza di un potere di indirizzo in materia - Violazione dei principi contenuti nella legge di delega - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento di altri profili. - D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, artt. 4, comma 1, lettera g) e 10, comma 3, lettera e). - Costituzione, art. 76 (artt. 2, 3, 18 e 41). (003C1088) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 8-10-2003)

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