N. 906 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2003

Ordinanza emessa il 2 maggio 2003 dal tribunale di sorveglianza di Napoli sul reclamo proposto da Mole' Antonio Ordinamento penitenziario - Regime carcerario differenziato - Provvedimenti ministeriali di proroga - Condizione: insussistenza della capacita' del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive - Violazione del principio di uguaglianza (per la configurazione di una specifica tipologia di detenuto basata sulla presunta pericolosita' dello stesso) - Carenza dei presupposti di emergenza ed eccezionalita' per l'adozione di tali provvedimenti - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della finalita' rieducativa della pena - Lesione del principio della necessita' della motivazione congrua del provvedimento. - Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma 2-bis, (nel testo novellato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279). - Costituzione, artt. 3, 13, 24, 27, 97 e 113. (003C1163) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 12-11-2003)

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