N. 375 SENTENZA 18 - 30 dicembre 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regione Marche - Turismo - Agenzie di viaggio - Apertura di filiali - Obbligo di denuncia di inizio attivita' e di integrazione del deposito cauzionale - Lamentata lesione del principio di unitarieta' dell'impresa-agenzia di viaggi - Sopravvenuta abrogazione della legge quadro sul turismo contenente il principio ritenuto leso - Inidoneita' della legge quadro a fungere da parametro interposto. - Legge Regione Marche 14 luglio 1997, n. 41 (modificata dalla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8), artt. 5 e 14. - Legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 9; legge 29 marzo 2001, n. 135, art. 11, comma 6. Regione Marche - Turismo - Agenzie di viaggio - Apertura di filiali - Obbligo di denuncia di inizio dell'attivita' - Lamentata lesione della liberta' di iniziativa economica, della libera circolazione delle persone e delle cose, del diritto al lavoro - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Marche 14 luglio 1997, n. 41 (modificata dalla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8), artt. 5 e 14. - Costituzione, artt. 41 e 120. Regione Marche - Turismo - Agenzie di viaggio - Apertura di filiali - Obbligo di integrare il deposito cauzionale gia' versato in altra Regione, se inferiore a quello previsto dalla Regione Marche - Lesione della liberta' di iniziativa economica, della libera circolazione delle persone e delle cose, del diritto al lavoro su tutto il territorio nazionale - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge Regione Marche 14 luglio 1997, n. 41 (modificata dalla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8), artt. 5 e 14. - Costituzione, artt. 41 e 120. (003C1376) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 7-1-2004)

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