N. 62 SENTENZA 9 - 12 febbraio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Rilevanza della questione - Eccepito difetto - Ritenuta inapplicabilita' della norma censurata al caso di specie - Insussistenza. Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Procedure esecutive di rilascio - Sospensione ex lege - Lamentata irragionevole disparita' di trattamento degli inquilini beneficiari, rispetto a quelli individuati dalla legge n. 431 del 1998 - Inconferenza del tertium comparationis evocato - Non fondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 20. - Costituzione, art. 3 (in relazione all'art. 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431). Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Procedure esecutive di rilascio - Sospensione ex lege - Requisiti personali degli inquilini beneficiari - Presenza nel «nucleo familiare» di ultrasessantacinquenni o handicappati gravi - Mancato riferimento temporale relativo al possesso del requisito - Lamentata intrinseca irrazionalita' - Possibilita' di interpretazione compatibile con la Costituzione - Riferibilita' del possesso del requisito ad epoca anteriore alla cessazione del rapporto di locazione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 20. - Costituzione, art. 3. (004C0200) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 18-2-2004)

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