N. 24
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
1 marzo 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° marzo 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in
materia di abusi edilizi - Divieto di sanatoria eccezionale delle
opere edilizie eseguite in assenza o in difformita' dei titoli
abilitativi - Contestuale previsione, ai fini di consentire
l'oblazione penale degli illeciti edilizi, che le domande
presentate in base alle norme statali sul condono non sospendono il
procedimento per le sanzioni amministrative e comportano il
rilascio di un «certificato di definizione dell'illecito edilizio»
(o un equivalente «silenzio» dopo ventiquattro mesi) - Ricorso
dello Stato - Denunciata lesione della potesta' legislativa statale
in materia penale - Diversificazione della legge penale a livello
regionale e conseguenti disuguaglianze in materia - Esorbitanza dai
limiti della competenza statutariamente attribuita alla Regione in
materia urbanistica - Violazione della competenza statale in tema
di titoli abilitativi edilizi - Incidenza sulla manovra finanziaria
e di bilancio dello Stato, sulla «autonomia finanziaria» e sulle
risorse occorrenti allo Stato ed agli enti a finanza derivata,
sull'obbligo di copertura delle leggi di spesa e sul rispetto del
patto di stabilita' dell'Unione europea - Compressione della
potesta' legislativa statale in materia di «coordinamento della
finanza pubblica e dei sistemi tributari» - Non consentita adozione
di legge regionale di mera «reazione», per escludere
l'applicabilita' in territorio regionale di disposizioni statali
appena prodotte - Possibile pregiudizio al principio di unita'
della Repubblica - Inconciliabilita' con la facolta' delle Regioni
di impugnare le leggi statali dinanzi alla Corte costituzionale.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22,
intero testo e in particolare art. 1, commi 1 e 2 (primo e terzo
periodo).
- Costituzione, artt. 3, 5, 51, 81, 117, comma secondo, lett. l),
119, 127, comma secondo, e 134; Statuto speciale Regione
Friuli-Venezia Giulia, art. 4.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
dello Stato - Impugnazione di legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia che impedisce ai proprietari di immobili siti in territorio
regionale di accedere alla sanatoria straordinaria degli abusi
edilizi - Prospettato pregiudizio all'interesse dello Stato e degli
enti «a finanza derivata» a conseguire gli introiti da «condono
edilizio» previsti nel bilancio statale - Ulteriore pregiudizio per
l'ordinamento giuridico della Repubblica - Istanza alla Corte
costituzionale di sospensione degli effetti della disposizione
regionale impugnata.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22,
art. 1.
- Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 9, comma 4 [sostitutivo
dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87]; Costituzione,
artt. 3, 5, 51, 81, 117, comma secondo, lett. l), 119, 127, comma
secondo, e 134; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia,
art. 4.
(004C0266)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 3-3-2004)
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