N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 marzo 2004

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° marzo 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di abusi edilizi - Divieto di sanatoria eccezionale delle opere edilizie eseguite in assenza o in difformita' dei titoli abilitativi - Contestuale previsione, ai fini di consentire l'oblazione penale degli illeciti edilizi, che le domande presentate in base alle norme statali sul condono non sospendono il procedimento per le sanzioni amministrative e comportano il rilascio di un «certificato di definizione dell'illecito edilizio» (o un equivalente «silenzio» dopo ventiquattro mesi) - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potesta' legislativa statale in materia penale - Diversificazione della legge penale a livello regionale e conseguenti disuguaglianze in materia - Esorbitanza dai limiti della competenza statutariamente attribuita alla Regione in materia urbanistica - Violazione della competenza statale in tema di titoli abilitativi edilizi - Incidenza sulla manovra finanziaria e di bilancio dello Stato, sulla «autonomia finanziaria» e sulle risorse occorrenti allo Stato ed agli enti a finanza derivata, sull'obbligo di copertura delle leggi di spesa e sul rispetto del patto di stabilita' dell'Unione europea - Compressione della potesta' legislativa statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi tributari» - Non consentita adozione di legge regionale di mera «reazione», per escludere l'applicabilita' in territorio regionale di disposizioni statali appena prodotte - Possibile pregiudizio al principio di unita' della Repubblica - Inconciliabilita' con la facolta' delle Regioni di impugnare le leggi statali dinanzi alla Corte costituzionale. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22, intero testo e in particolare art. 1, commi 1 e 2 (primo e terzo periodo). - Costituzione, artt. 3, 5, 51, 81, 117, comma secondo, lett. l), 119, 127, comma secondo, e 134; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso dello Stato - Impugnazione di legge della Regione Friuli-Venezia Giulia che impedisce ai proprietari di immobili siti in territorio regionale di accedere alla sanatoria straordinaria degli abusi edilizi - Prospettato pregiudizio all'interesse dello Stato e degli enti «a finanza derivata» a conseguire gli introiti da «condono edilizio» previsti nel bilancio statale - Ulteriore pregiudizio per l'ordinamento giuridico della Repubblica - Istanza alla Corte costituzionale di sospensione degli effetti della disposizione regionale impugnata. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22, art. 1. - Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 9, comma 4 [sostitutivo dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87]; Costituzione, artt. 3, 5, 51, 81, 117, comma secondo, lett. l), 119, 127, comma secondo, e 134; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4. (004C0266) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 3-3-2004)

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