N. 49
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
29 aprile 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 aprile 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria per l'attivita'
edilizia - Prevista cessazione nel territorio regionale della
diretta operativita' delle norme statali di dettaglio in materia
edilizia - Obbligo per i Comuni di sospendere, in attesa di nuova
legge regionale, ogni determinazione circa la conclusione dei
procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi in
base alla normativa statale sul condono - Salvezza della facolta'
degli interessati di presentare domande di sanatoria «ex» art. 32
d.l. n. 269/2003 - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della
competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento penale» e
«tutela dell'ambiente e dei beni culturali» - Diversificazione a
livello regionale della disciplina applicabile in tali materie e
conseguenti disuguaglianze fra i cittadini - Incidenza sulla
manovra di bilancio, sulla «autonomia finanziaria» e sulla garanzia
di risorse dello Stato e degli enti a finanza derivata,
sull'obbligo di copertura delle leggi di spesa, nonche' sul
rispetto del patto di stabilita' dell'U.E. - Lesione della
competenza statale relativa al «coordinamento della finanza
pubblica e dei sistemi tributari» e alla determinazione dei
principi in materia di governo del territorio e di titoli
abilitativi edilizi - Non consentita adozione di legge regionale di
mera «reazione» a disposizioni statali appena prodotte - Possibile
pregiudizio al principio di unita' della Repubblica -
Inconciliabilita' con la facolta' delle Regioni di impugnare le
leggi statali dinanzi alla Corte costituzionale.
- Legge della Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1, artt. 46 e (per
quanto connesso) 2.
- Costituzione, artt. 3, 5, 51, 81, 117, commi secondo, lett. l) e
s), e terzo, 119, 127, comma secondo, e 134.
(004C0572)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 23-6-2004)
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