Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Credito e risparmio - Credito fondiario - Vincolo all'esecuzione di
«opere fondiarie», con relativi meccanismi di controllo
sull'effettivo impiego e opponibilita' dell'ipoteca al fallimento
solo in caso di utilizzo delle somme mutuate in «opere fondiarie» -
Mancata previsione - Lamentata ingiustificata disparita' di
trattamento tra la banca che qualifichi come fondiario il proprio
credito e gli altri creditori - Richiesta di pronuncia volta a
ridisegnare l'istituto del credito fondiario sulla base di una
opzione opposta a quella del legislatore - Abnormita' della
pronuncia richiesta - Inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 38; regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, art. 67.
- Costituzione, art. 3.
(004C0762)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 30-6-2004)
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