N. 222 SENTENZA 8 - 15 luglio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica - Esecuzione prima della convalida da parte dell'autorita' giudiziaria - Lamentata lesione della liberta' personale, del principio del contraddittorio nel processo, del diritto di difesa - Censure riferite alle norme sostanziali che prevedono i diversi casi di espulsione anziche' alle norme del procedimento di convalida in relazione alle quali e' argomentata l'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 4 e 5, nonche' comma 4 dello stesso articolo, come sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera c) della legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 13, 24 e 111. Straniero - Espulsione con accompagnamento alla frontiera - Provvedimento del questore immediatamente esecutivo prima della convalida da parte dell'autorita' giudiziaria e in assenza di audizione dello straniero - Vanificazione della garanzia della perdita di efficacia del provvedimento in caso di diniego o mancata convalida nel termine di quarantotto ore - Lesione della liberta' personale, del principio del contraddittorio nel processo, del diritto di difesa, disparita' di trattamento rispetto allo straniero nei cui confronti non sia eseguibile l'espulsione immediata - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5-bis, introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106. - Costituzione, artt. 3, 13, 24 e 111. (004C0867) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 21-7-2004)

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