Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza - Perequazione dei trattamenti pensionistici - Dipendenti
della scuola collocati a riposo tra il 1° giugno 1977 ed il 1°
aprile 1979 - Decorrenza del beneficio dal 1° gennaio 1986 e 1°
gennaio 1987, anziche' dal 1° febbraio 1981 - Asserita disparita'
di trattamento rispetto ai dipendenti che beneficiano della
riliquidazione dalla data piu' remota - Non fondatezza della
questione.
- Legge 17 aprile 1985, n. 141, art. 7, comma 2.
- Costituzione, art. 3, primo comma.
(004C1446)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 5-1-2005)
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