N. 443 ORDINANZA 16 - 29 dicembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Prova penale - Operazioni di intercettazione - Impiego degli apparati esistenti negli uffici giudiziari - Deroghe consentite per sole insufficienza o inidoneita' degli impianti ed eccezionali ragioni di urgenza - Sanzione della inutilizzabilita' dei risultati delle intercettazioni - Lamentata irragionevolezza, disparita' di trattamento rispetto alla disciplina delle intercettazioni preventive, sacrificio dell'interesse alla prevenzione e alla repressione dei reati, con lesione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. pen., artt. 268, comma 3, e 271, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 112. (004C1459) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 5-1-2005)

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