N. 111 SENTENZA 7 - 18 marzo 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regione Puglia - Bilancio e contabilita' pubblica - Spesa sanitaria - Erogazioni eccedenti il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale - Ritenuta diversita' dei sistemi di remunerazione per le strutture pubbliche e private - Denunciata irragionevolezza, disparita' di trattamento in danno delle strutture accreditate, e violazione del principio fondamentale di equiordinazione delle strutture pubbliche e private - Interpretazione ictu oculi erronea, coinvolgimento di norme che non formano oggetto di rimessione - Inammissibilita' della questione. - Legge Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117. Regione Puglia - Bilancio e contabilita' pubblica - Spesa sanitaria - Erogazioni eccedenti il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale - Determinazione per l'anno 2003 del «tetto montante» - Riferimento ai volumi di prestazioni sanitarie erogate nell'anno 1998 - Denunciata irragionevolezza, con danno per le strutture private - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4. - Costituzione, art. 3. (005C0364) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 23-3-2005)

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