Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti -
Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il
conducente non venga identificato e il proprietario non ne
comunichi i dati nel termine previsto - Irrogazione nei confronti
dello stesso proprietario di una sanzione pecuniaria per
l'omissione - Obbligo del legale rappresentante della persona
giuridica proprietaria del veicolo di comunicare i dati del
conducente trasgressore non identificato, pena l'irrogazione di
sanzione pecuniaria a carico dell'ente - Asserita violazione del
principio di eguaglianza, del principio della responsabilita'
personale, del diritto alla riservatezza e del diritto di difesa -
Sopravvenuta decisione di incostituzionalita' su questioni analoghe
- Restituzione degli atti ai giudici a quibus.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 art. 126-bis, comma 2, disposizione
aggiunta dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come
modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l.
27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della
strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003,
n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 27.
(005C0688)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 22-6-2005)
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