N. 283 SENTENZA 7 - 15 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro (Rapporto di) - Contratto di lavoro a tempo parziale - Requisito della forma scritta previsto ad substantiam - Nullita' assoluta ed insanabile del contratto di lavoro a tempo parziale stipulato verbalmente - Esclusione, secondo il «diritto vivente», della conversione del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno - Conseguente sottrazione dell'estromissione del lavoratore dal posto di lavoro a qualsiasi verifica di legittimita' del licenziamento - Asserita violazione del principio di uguaglianza e lesione del principio della retribuzione sufficiente per un'esistenza libera e dignitosa - Interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione - Qualificazione del rapporto come normale rapporto di lavoro, in ragione dell'inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del tipo contrattuale speciale - Conseguente applicazione dell'ordinaria disciplina del licenziamento individuale - Non fondatezza della questione. - D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 5, comma secondo. - Costituzione, artt. 3 e 36. (005C0784) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 20-7-2005)

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