Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Costituzione della parte in giudizio - Regione Umbria - Atto
depositato dopo la scadenza del termine perentorio di venti giorni
decorrente dalla data del deposito del ricorso - Inammissibilita'.
- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 23, comma 3.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Censure
riguardanti non gia' l'intera legge regionale ma il solo
articolo 3, richiamato dalla relazione ministeriale allegata al
verbale della riunione del Consiglio dei ministri.
Caccia - Norme della Regione Umbria per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Delimitazione
temporale del periodo venatorio - Possibilita' che il calendario
regionale anticipi al primo giorno utile di settembre l'apertura
della caccia per alcune specie - Denunciata deroga alle condizioni
previste dalla normativa nazionale, con conseguente lesione della
potesta' esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema ed inosservanza degli standard minimi di tutela
della fauna previsti in attuazione della normativa comunitaria -
Esclusione - Rinvio espresso della disposizione regionale
denunciata alle procedure, alle condizioni ed ai limiti previsti
dall'art. 18, comma 2, della legge statale n. 157 del 1992,
attuativa della direttiva comunitaria 79/409/CEE - Non fondatezza
della questione.
- Legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17, art. 3
(modificativa della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14).
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); legge
11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 2.
(005C1075)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 26-10-2005)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.