N. 393 SENTENZA 12 - 21 ottobre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Costituzione della parte in giudizio - Regione Umbria - Atto depositato dopo la scadenza del termine perentorio di venti giorni decorrente dalla data del deposito del ricorso - Inammissibilita'. - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale art. 23, comma 3. Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Censure riguardanti non gia' l'intera legge regionale ma il solo articolo 3, richiamato dalla relazione ministeriale allegata al verbale della riunione del Consiglio dei ministri. Caccia - Norme della Regione Umbria per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Delimitazione temporale del periodo venatorio - Possibilita' che il calendario regionale anticipi al primo giorno utile di settembre l'apertura della caccia per alcune specie - Denunciata deroga alle condizioni previste dalla normativa nazionale, con conseguente lesione della potesta' esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ed inosservanza degli standard minimi di tutela della fauna previsti in attuazione della normativa comunitaria - Esclusione - Rinvio espresso della disposizione regionale denunciata alle procedure, alle condizioni ed ai limiti previsti dall'art. 18, comma 2, della legge statale n. 157 del 1992, attuativa della direttiva comunitaria 79/409/CEE - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17, art. 3 (modificativa della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14). - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 2. (005C1075) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 26-10-2005)

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