N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 ottobre 2005

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 ottobre 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria in materia di `spoil system' - Prevista decadenza automatica, in concomitanza con la nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere, dei direttori amministrativi e sanitari, nonche' dei responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e dei responsabili dei distretti sanitari territoriali - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata lesione dei principi di imparzialita' e di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di affidamento del cittadino nella libera esplicazione dell'autonomia negoziale - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile». - Legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, art. 14, comma 3. - Costituzione, artt. 2, 41, 97 e 117, comma secondo, lett. l). Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Calabria in materia di emergenza rifiuti - Sospensione, sino all'approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti, della realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, nonche' della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani di Reggio Calabria - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata esorbitanza dalle competenze legislative regionali in materia di protezione civile e violazione dei principi fondamentali della legge n. 225/1992 - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (in relazione alle direttive sui rifiuti pericolosi e sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) nonche' con il potere ministeriale di adottare in via sostitutiva i provvedimenti necessari all'elaborazione del piano di gestione dei rifiuti - Unilaterale sospensione di provvedimenti del Commissario delegato per l'emergenza ambientale adottati previa intesa con la Regione - Lesione del principio di leale collaborazione. - Legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, artt. 14, comma 5, e 33, comma 2. - Costituzione, artt. 117, commi primo, secondo, lett. s), e terzo, e 120, comma secondo; legge 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 2, 5 e 12; decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modifiche nella legge n. 9 novembre 2001, n. 401; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 22, comma 8; direttive 91/689/CEE e 94/62/CE. Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria - Modalita' con cui gli organi regionali di indirizzo politico effettuano le nomine per le quali e' necessario il concerto o l'intesa con altre autorita' o amministrazioni - Possibilita' per l'autorita' regionale di provvedere autonomamente, nell'ambito della terna di nomi da essa originariamente proposti, qualora nel termine previsto non pervenga gradimento su almeno uno di essi o il rifiuto di gradimento non sia adeguatamente motivato - Obbligo di comunicare una nuova terna di nomi nel solo caso di ricusazione per mancanza dei necessari requisiti di professionalita' e competenza - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con principi fondamentali della legislazione statale relativa ai rapporti fra Universita' e Servizio sanitario - Elusione del principio dell'intesa «forte» fra Regione e Universita' - Violazione dell'autonomia universitaria - Esorbitanza dalla potesta' legislativa concorrente in materia di tutela della salute e di ricerca scientifica e tecnologica - Lesione del principio di leale collaborazione fra autonomie costituzionalmente garantite. - Legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, art. 24 (in particolare commi 3, 5 e 6). - Costituzione, artt. 33, comma sesto, 117, comma terzo, e 120, comma secondo; decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 1, comma 2, lett. b) (come attuato dall'art. 6 del d.P.C.M. 24 maggio 2001), e 4, comma 2; legge 30 novembre 1998, n. 419, art. 6. (005C1084) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 9-11-2005)

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