N. 86
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
19 ottobre 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 19 ottobre 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria in materia di
`spoil system' - Prevista decadenza automatica, in concomitanza con
la nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie e
ospedaliere, dei direttori amministrativi e sanitari, nonche' dei
responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e dei
responsabili dei distretti sanitari territoriali - Ricorso del
Governo della Repubblica - Denunciata lesione dei principi di
imparzialita' e di buon andamento della pubblica amministrazione -
Violazione del principio di affidamento del cittadino nella libera
esplicazione dell'autonomia negoziale - Invasione della competenza
statale esclusiva in materia di «ordinamento civile».
- Legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, art. 14,
comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 41, 97 e 117, comma secondo, lett. l).
Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Calabria in materia di
emergenza rifiuti - Sospensione, sino all'approvazione del nuovo
piano regionale dei rifiuti, della realizzazione del raddoppio del
termovalorizzatore di Gioia Tauro, nonche' della realizzazione e
dell'esercizio dell'impianto di smaltimento e stoccaggio dei
rifiuti solidi urbani di Reggio Calabria - Ricorso del Governo
della Repubblica - Denunciata esorbitanza dalle competenze
legislative regionali in materia di protezione civile e violazione
dei principi fondamentali della legge n. 225/1992 - Contrasto con i
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (in relazione alle
direttive sui rifiuti pericolosi e sugli imballaggi e sui rifiuti
di imballaggio) nonche' con il potere ministeriale di adottare in
via sostitutiva i provvedimenti necessari all'elaborazione del
piano di gestione dei rifiuti - Unilaterale sospensione di
provvedimenti del Commissario delegato per l'emergenza ambientale
adottati previa intesa con la Regione - Lesione del principio di
leale collaborazione.
- Legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, artt. 14,
comma 5, e 33, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, commi primo, secondo, lett. s), e terzo, e
120, comma secondo; legge 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 2, 5 e
12; decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con
modifiche nella legge n. 9 novembre 2001, n. 401; decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 22, comma 8; direttive
91/689/CEE e 94/62/CE.
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria - Modalita'
con cui gli organi regionali di indirizzo politico effettuano le
nomine per le quali e' necessario il concerto o l'intesa con altre
autorita' o amministrazioni - Possibilita' per l'autorita'
regionale di provvedere autonomamente, nell'ambito della terna di
nomi da essa originariamente proposti, qualora nel termine previsto
non pervenga gradimento su almeno uno di essi o il rifiuto di
gradimento non sia adeguatamente motivato - Obbligo di comunicare
una nuova terna di nomi nel solo caso di ricusazione per mancanza
dei necessari requisiti di professionalita' e competenza - Ricorso
del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con principi
fondamentali della legislazione statale relativa ai rapporti fra
Universita' e Servizio sanitario - Elusione del principio
dell'intesa «forte» fra Regione e Universita' - Violazione
dell'autonomia universitaria - Esorbitanza dalla potesta'
legislativa concorrente in materia di tutela della salute e di
ricerca scientifica e tecnologica - Lesione del principio di leale
collaborazione fra autonomie costituzionalmente garantite.
- Legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, art. 24 (in
particolare commi 3, 5 e 6).
- Costituzione, artt. 33, comma sesto, 117, comma terzo, e 120, comma
secondo; decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 1,
comma 2, lett. b) (come attuato dall'art. 6 del d.P.C.M. 24 maggio
2001), e 4, comma 2; legge 30 novembre 1998, n. 419, art. 6.
(005C1084)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 9-11-2005)
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