Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato -
Ricorsi proposti dalla Camera dei deputati nei confronti del
Tribunale di Milano, prima e quarta sezione penale, in relazione ad
ordinanze e sentenze emesse in due procedimenti penali a carico di
un proprio componente - Intervento in giudizio del parlamentare
imputato in detti procedimenti - Inammissibilita' - Fondamento.
Parlamento - Giudizio penale nei confronti di un parlamentare -
Mancata partecipazione dell'imputato all'udienza per concomitanti
impegni parlamentari - Mancato riconoscimento giudiziale del
«legittimo impedimento», in quanto concernente non la
partecipazione a votazioni in assemblea ma ad altri lavori
parlamentari - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri
proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di
Milano, prima sezione penale - Denunciata lesione delle
attribuzioni costituzionalmente garantite alla Camera, per lesione
dell'autonomia della stessa, della liberta' di espletamento del
mandato parlamentare, del canone di ragionevolezza, del principio
di leale collaborazione tra poteri dello Stato, del giudicato
costituzionale - Indebito apprezzamento della rilevanza delle
diverse attivita' parlamentari - Accoglimento del ricorso -
Conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.
- Costituzione, artt 3, 64, 67, 68, 70, 72, 94, 134, comma 2, e 137,
comma 3.
- Tribunale di Milano, prima sezione penale, ordinanza del
5 giugno 2000.
Parlamento - Giudizi penali nei confronti di un parlamentare -
Mancata partecipazione dell'imputato alle udienze per concomitanti
impegni parlamentari - Mancato riconoscimento giudiziale del
«legittimo impedimento» - Ritenuta ininfluenza della dichiarazione
di nullita', da parte della Corte costituzionale, di una precedente
ordinanza - Ritenuta inidoneita' della prova dell'impedimento del
parlamentare - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri
proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di
Milano, prima e quarta sezione penale - Denunciata lesione delle
attribuzioni costituzionalmente garantite alla Camera, per lesione
dell'autonomia della stessa, della liberta' di espletamento del
mandato parlamentare, del canone di ragionevolezza, del principio
di leale collaborazione tra poteri dello Stato, del giudicato
costituzionale - Motivazione dei provvedimenti impugnati di
carattere processuale - Sindacato rimesso esclusivamente al giudice
del processo penale - Affermazioni lesive delle attribuzioni della
Camera dei deputati - Parziale accoglimento dei ricorsi -
Conseguente annullamento in parte qua delle ordinanze impugnate -
Effetti del disposto annullamento sui giudizi pendenti -
Valutazione rimessa al giudice penale competente - Mancanza di
autonomo apprezzamento dell'impedimento del parlamentare nelle
sentenze impugnate - Assenza di vizi rilevabili in sede di
conflitto - Pronuncia di annullamento - Esclusione.
- Costituzione, artt. 3, 64, 67, 68, 70, 72, 94, 134, comma 2, e 137,
comma 3.
- Tribunale di Milano, prima sezione penale, ordinanza del 1° ottobre
2001, sentenza 22 novembre 2003, n. 11069.
- Tribunale di Milano, quarta sezione penale, ordinanze del 14 luglio
2000, 9 ottobre 2000, 21 novembre 2001, sentenza 29 aprile 2003,
n. 4688.
(005C1216)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 21-12-2005)
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