N. 451 SENTENZA 12 - 15 dicembre 2005

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorsi proposti dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Milano, prima e quarta sezione penale, in relazione ad ordinanze e sentenze emesse in due procedimenti penali a carico di un proprio componente - Intervento in giudizio del parlamentare imputato in detti procedimenti - Inammissibilita' - Fondamento. Parlamento - Giudizio penale nei confronti di un parlamentare - Mancata partecipazione dell'imputato all'udienza per concomitanti impegni parlamentari - Mancato riconoscimento giudiziale del «legittimo impedimento», in quanto concernente non la partecipazione a votazioni in assemblea ma ad altri lavori parlamentari - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Milano, prima sezione penale - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Camera, per lesione dell'autonomia della stessa, della liberta' di espletamento del mandato parlamentare, del canone di ragionevolezza, del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, del giudicato costituzionale - Indebito apprezzamento della rilevanza delle diverse attivita' parlamentari - Accoglimento del ricorso - Conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. - Costituzione, artt 3, 64, 67, 68, 70, 72, 94, 134, comma 2, e 137, comma 3. - Tribunale di Milano, prima sezione penale, ordinanza del 5 giugno 2000. Parlamento - Giudizi penali nei confronti di un parlamentare - Mancata partecipazione dell'imputato alle udienze per concomitanti impegni parlamentari - Mancato riconoscimento giudiziale del «legittimo impedimento» - Ritenuta ininfluenza della dichiarazione di nullita', da parte della Corte costituzionale, di una precedente ordinanza - Ritenuta inidoneita' della prova dell'impedimento del parlamentare - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Milano, prima e quarta sezione penale - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Camera, per lesione dell'autonomia della stessa, della liberta' di espletamento del mandato parlamentare, del canone di ragionevolezza, del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, del giudicato costituzionale - Motivazione dei provvedimenti impugnati di carattere processuale - Sindacato rimesso esclusivamente al giudice del processo penale - Affermazioni lesive delle attribuzioni della Camera dei deputati - Parziale accoglimento dei ricorsi - Conseguente annullamento in parte qua delle ordinanze impugnate - Effetti del disposto annullamento sui giudizi pendenti - Valutazione rimessa al giudice penale competente - Mancanza di autonomo apprezzamento dell'impedimento del parlamentare nelle sentenze impugnate - Assenza di vizi rilevabili in sede di conflitto - Pronuncia di annullamento - Esclusione. - Costituzione, artt. 3, 64, 67, 68, 70, 72, 94, 134, comma 2, e 137, comma 3. - Tribunale di Milano, prima sezione penale, ordinanza del 1° ottobre 2001, sentenza 22 novembre 2003, n. 11069. - Tribunale di Milano, quarta sezione penale, ordinanze del 14 luglio 2000, 9 ottobre 2000, 21 novembre 2001, sentenza 29 aprile 2003, n. 4688. (005C1216) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 21-12-2005)

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