Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Professioni alpine - Regione Emilia-Romagna - Istituzione della
figura professionale di guida ambientale turistica per la
conduzione di persone singole o gruppi in visita, tra l'altro, ad
ambienti montani - Dedotta violazione dei principi fondamentali
stabiliti dalla legge statale in materia (legge n. 6 del 1989) che
attribuiscono alle guide alpine le attivita' di conduzione
escursionistica in montagna - Eccepita inammissibilita' della
questione per essere stata proposta in riferimento all'art. 117
Cost., vecchio testo - Plausibilita' della motivazione circa
l'applicabilita' dell'evocato parametro - Reiezione della
eccezione.
Professioni alpine - Regione Emilia-Romagna - Istituzione della
figura professionale di guida ambientale turistica per la
conduzione di persone singole o gruppi in visita, tra l'altro, ad
ambienti montani - Dedotta violazione dei principi fondamentali
stabiliti dalla legge statale in materia (legge n. 6 del 1989)
attributivi alle guide alpine delle attivita' di conduzione
escursionistica in montagna - Non incidenza sul compito specifico
della guida alpina, di accompagnamento su terreni che comportino
l'uso di attrezzature alpinistiche - Operativita' della
disposizione impugnata nell'area lasciata alla discrezionalita' del
legislatore regionale dalla legislazione di cornice in materia
turistica - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4, art. 2,
comma 3.
- Costituzione, art. 117, nel testo vigente prima della riforma
operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(005C1231)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 28-12-2005)
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