Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Veneto - Sanatoria edilizia di interventi eseguiti in aree
sottoposte a vincoli - Ampliamenti di costruzioni a destinazione
industriale, artigianale e agricolo-produttiva - Limiti
quantitativi riferiti alla superficie anziche' alla volumetria -
Ricorso del Governo - Generica deliberazione del Consiglio dei
ministri di impugnazione della legge regionale - Omessa menzione
nella relazione ministeriale allegata alla deliberazione di
impugnazione dell'art. 3, commi 1, lettera a), e 3 -
Inammissibilita' delle questioni.
- Legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21, art. 3, commi 1,
lettera a), e 3.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere l) e s), e terzo;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 32 (come modificato
dall'art. 32, comma 43, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) e 33; d.l.
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32, commi 25 e 27.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Umbria - Limiti, condizioni e modalita' per il rilascio del
titolo abilitativo in sanatoria - Ampliamenti di edifici costituiti
da piu' unita' immobiliari non autonome dello stesso avente titolo
- Limiti alla sanatoria - Ricorso del Governo - Generica
deliberazione del Consiglio dei ministri di impugnazione della
legge regionale - Omessa menzione nella relazione ministeriale
allegata alla deliberazione di impugnazione degli artt. 19 e 27,
comma 4 - Inammissibilita' delle questioni.
- Legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, artt. 19 e 27,
comma 4.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere
a), e), l), e terzo, e 119, comma secondo; d.l. 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, art. 32, comma 25.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Campania - Condono edilizio di cui all'art. 32 del d.l.
n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, in legge n. 326 del
2003, e successive modificazioni ed integrazioni - Disciplina
dell'applicabilita' e delle condizioni e modalita' nell'ambito del
territorio regionale - Ricorso del Governo - Generica deliberazione
del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge regionale -
Omessa menzione nella relazione ministeriale allegata alla
deliberazione di impugnazione dell'art. 1, comma 1 -
Inammissibilita' della questione.
- Legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10, art. 1,
comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 42, 81, 117, comma secondo, lettere a), e),
g), l) e s), e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Lombardia - Condono edilizio di cui all'art. 32 d.l. n. 269
del 2003, convertito, con modificazioni, in legge n. 326 del 2003,
come ulteriormente modificato dal d.l. n. 168 del 2004, convertito,
con modificazioni, in legge n. 191 del 2004 - Applicabilita' nella
Regione «salvo quanto disposto dalla presente legge» - Ricorso del
Governo - Carenza assoluta di argomentazioni - Inammissibilita'
della questione.
- Legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31, art. 1,
limitatamente alle parole «salvo quanto disposto dalla presente
legge».
- Costituzione, artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a), e) ed
l), e terzo, e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Campania - Condono edilizio di cui all'art. 32 del d.l.
n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, in legge n. 326 del
2004 e successive modificazioni ed integrazioni - Disciplina
dell'applicabilita' e delle condizioni e modalita' nell'ambito del
territorio regionale - Ricorso del Governo - Dedotta emanazione
dopo il decorso del termine di cui all'art. 5, comma 1, d.l. n. 168
del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 191 del
2004 - Eccepita inammissibilita' delle questioni per omessa
impugnazione dell'intera legge regionale - Riferibilita' del limite
temporale alle sole disposizioni difformi dalla legge statale -
Reiezione.
- Legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10, artt. 1, 3,
eccettuate le lettere b) e d) del comma 2, 4, 6, commi 1, 2 e 5, e
8.
- Costituzione, artt. 3, 42, 81, 117, comma secondo, lettere a), e),
g), l) e s), e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Campania - Condono edilizio di cui all'art. 32 del d.l.
n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, in legge n. 326 del
2004 e successive modificazioni ed integrazioni - Disciplina
dell'applicabilita' e delle condizioni e modalita' nell'ambito del
territorio regionale - Ricorso del Governo - Disposizioni difformi
dalle indicazioni della legge statale - Dedotta emanazione dopo il
decorso del termine di cui all'art. 5, comma 1, d.l. n. 168 del
2004, convertito, con modificazioni, in legge n. 191 del 2004 -
Natura perentoria del termine - Illegittimita' costituzionale -
Assorbimento di ulteriori questioni.
- Legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10, artt. 1, 3,
eccettuate le lettere b) e d) del comma 2, 4, 6, commi 1, 2 e 5, e
8.
- Costituzione, artt. 3, 42, 81, 117, comma secondo, lettere a), e),
g), l) e s), e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Disciplina
ex art. 5, comma 1, del d.l. n. 168 del 2004, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 191 del 2004 - Asserita esiguita' del
termine concesso alle Regioni per l'adozione della legge regionale
di determinazione della possibilita', delle condizioni e delle
modalita' per l'ammissibilita' a sanatoria delle tipologie di abuso
edilizio - Richiesta alla Corte costituzionale di sollevare
questione di legittimita' costituzionale del citato art. 5, comma 1
- Manifesta infondatezza.
- D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 5, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Emilia-Romagna - Esclusione dalla sanatoria di interventi e
opere realizzati utilizzando finanziamenti pubblici e di quelli
realizzati su unita' abitative oggetto di precedenti sanatorie -
Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di
eguaglianza e della garanzia costituzionale della proprieta' -
Discriminazione fra proprietari di edifici, nonche' fra autori di
illeciti edilizi - Riconoscimento al legislatore regionale di un
ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle
condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono
edilizio straordinario - Scelta legislativa non irragionevole - Non
fondatezza della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 32.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 42, 117 e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Emilia-Romagna - Divieto di sanatoria per i nuovi manufatti
edilizi realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o
con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo
2003 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di principio
fondamentale (sanabilita' delle nuove costruzioni residenziali
entro determinati limiti volumetrici) posto dal legislatore statale
- Esorbitanza dalla competenza regionale in materia di «governo del
territorio» - Lesione di competenze statali esclusive (in materia
di rapporti con l'Unione europea, «moneta», «sistema tributario e
contabile dello Stato», «ordinamento civile e penale») - Incidenza
sulla funzione di coordinamento della finanza pubblica, sul gettito
finanziario del condono e sulla connessa copertura di spese
pubbliche e minori entrate - Violazione del principio di
eguaglianza - Inconferenza del richiamo alle competenze statali in
tema di moneta e sistema tributario e contabile e improprieta' del
richiamo ai principi sul coordinamento della finanza pubblica -
Necessita' di limiti espressi all'autonomia regionale - Effetti
riflessi dell'esercizio della potesta' legislativa regionale -
Irrilevanza - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio
potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e
alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio
straordinario - Insussistenza dei principi fondamentali
asseritamente violati - Scelta legislativa non irragionevole - Non
fondatezza della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 33,
comma 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere
a), e), l), e terzo, e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Emilia-Romagna - Fissazione di limiti volumetrici per la
sanabilita' di ampliamenti e sopraelevazioni effettuati in
contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti
al 31 marzo 2003 - Ricorso del Governo - Denunciata irrazionale ed
eccessiva restrizione dei limiti previsti dalla legislazione
statale - Violazione di principi fondamentali in materia di
«governo del territorio» - Lesione di competenze statali esclusive,
nonche' della funzione di coordinamento della finanza pubblica -
Inconferenza del richiamo alle competenze statali in tema di
rapporti dello Stato con l'Unione europea e moneta e improprieta'
del richiamo ai principi sul coordinamento della finanza pubblica -
Necessita' di limiti espressi all'autonomia regionale - Effetti
riflessi dell'esercizio della potesta' legislativa regionale -
Irrilevanza - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio
potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e
alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio
straordinario - Insussistenza dei principi fondamentali
asseritamente violati - Scelta legislativa non irragionevole - Non
fondatezza della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 33,
commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere
a), e), e l), e terzo, e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Emilia-Romagna - Sanabilita' di ampliamenti e interventi di
manutenzione effettuati in contrasto con le prescrizioni degli
strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003 - Condizione -
Conformita' alla legislazione urbanistica - Ricorso del Governo -
Denunciato contrasto con la normativa statale di principio relativa
alla individuazione degli interventi ammissibili a sanatoria -
Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere
discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle
modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio
straordinario - Insussistenza dei principi fondamentali
asseritamente violati - Scelta legislativa non irragionevole - Non
fondatezza delle questioni.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 33,
comma 3 (ad eccezione della lettera d), e 34, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Emilia-Romagna - Sanatoria di ampliamenti di edifici
produttivi, agricoli, direzionali, commerciali, ricettivi e
ricreativi - Effetti - Obbligo di mantenimento per venti anni della
originaria destinazione d'uso non abitativa - Ricorso del Governo
Denunciata lesione dell'autonomia degli enti locali - Contrasto con
la garanzia costituzionale della proprieta' - Riconoscimento al
legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine
alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano
amministrativo del condono edilizio straordinario - Limite alla
facolta' dei beneficiari del condono - Non incidenza sull'esercizio
del potere degli enti locali di ridefinire la destinazione d'uso
Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza della
questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 33,
comma 4.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 42, 81, 117, commi secondo,
lettere a), e), e l), e terzo, e 119, comma secondo.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Emilia-Romagna - Sanabilita' di interventi di
ristrutturazione edilizia - Previsione di condizioni e limiti senza
distinzione fra ristrutturazioni per le quali e' necessario il
permesso di costruire e ristrutturazioni a volumetria e superficie
lorda invariata - Necessaria conformita' alla legislazione
urbanistica e divieto di aumento delle unita' immobiliari (fatto
salvo il recupero di sottotetti) - Ricorso del Governo - Denunciata
violazione dei principi della legislazione statale in materia di
«governo del territorio» - Introduzione di condizioni
ingiustificate ed ostruzionistiche - Riconoscimento al legislatore
regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla
possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano
amministrativo del condono edilizio straordinario - Insussistenza
dei principi fondamentali asseritamente violati - Non fondatezza
delle questioni.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 34,
commi 1 e 2, eccettuate in quest'ultimo le lettere b), c), d) e e).
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Toscana - Divieto di sanatoria per le «nuove costruzioni
residenziali» e per gli altri interventi ed opere (comprese le
ristrutturazioni) realizzati in assenza di concessione edilizia -
Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi
fondamentali posti dal legislatore statale in materia di «governo
del territorio» - Lesione di competenze statali esclusive (in
materia di rapporti con l'Unione europea, «moneta», «sistema
tributario e contabile dello Stato», «ordinamento civile e penale»)
- Incidenza sulla funzione di coordinamento della finanza pubblica,
sul gettito finanziario del condono e sulla connessa copertura di
spese pubbliche e minori entrate - Violazione del principio di
eguaglianza - Inconferenza del richiamo alle competenze statali in
tema di rapporti dello Stato con l'Unione europea, moneta e sistema
contabile e tributario e improprieta' del richiamo ai principi sul
coordinamento della finanza pubblica - Necessita' di limiti
espressi all'autonomia regionale - Effetti riflessi dell'esercizio
della potesta' legislativa regionale - Irrilevanza - Riconoscimento
al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine
alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano
amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di
scelte regionali differenziate - Insussistenza dei principi
fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non
irragionevole - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, art. 2,
comma 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere
a), e), l), terzo, e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Toscana - Fissazione di limiti volumetrici per la
sanabilita' di ampliamenti e ristrutturazioni realizzati in assenza
o difformita' del titolo abilitativo - Ricorso del Governo -
Denunciata irrazionale ed eccessiva restrizione dei limiti previsti
dalla legislazione statale - Violazione di principi fondamentali in
materia di «governo del territorio» - Lesione di competenze statali
esclusive, nonche' della funzione di coordinamento della finanza
pubblica - Inconferenza del richiamo alle competenze statali in
tema di rapporti dello Stato con l'Unione europea, moneta e sistema
contabile e tributario e improprieta' del richiamo ai principi sul
coordinamento della finanza pubblica - Necessita' di limiti
espressi all'autonomia regionale - Effetti riflessi dell'esercizio
della potesta' legislativa regionale - Irrilevanza - Riconoscimento
al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine
alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano
amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di
scelte regionali differenziate - Insussistenza dei principi
fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non
irragionevole - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, art. 2,
comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere
a), e), l), e terzo, e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Toscana - Divieto di sanatoria per le opere e gli
interventi in contrasto con le destinazioni d'uso ammesse, nella
zona interessata, dagli strumenti urbanistici vigenti al 28 ottobre
2004 - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di un limite
alla sanatoria non previsto dal legislatore statale - Violazione
dei principi fondamentali in materia - Riconoscimento al
legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine
alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano
amministrativo del condono edilizio straordinario - Insussistenza
dei principi fondamentali asseritamente violati - Non fondatezza
della questione.
- Legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, art. 2,
comma 5, lettera c).
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Toscana - Sanatoria di opere e interventi eseguiti in
contrasto con vincoli (idrogeologici, culturali ed ambientali)
istituiti dopo il 28 ottobre 2004 - Assoggettamento alle procedure
previste dall'art. 32 della legge n. 47 del 1985 - Ricorso del
Governo - Denunciato contrasto con il principio di eguaglianza -
Irrazionale attribuzione all'Amministrazione della facolta' di
travolgere l'affidamento del cittadino che autodenuncia l'abuso
edilizio - Lesione dei principi di imparzialita' e buon andamento -
Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere
discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle
modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio
straordinario - Possibilita' di scelte regionali differenziate -
Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati -
Rilevanza di vincoli apposti successivamente - Ammissibilita' - Non
fondatezza della questione.
- Legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, art. 2,
comma 6.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 97, primo comma, 117, commi
secondo e terzo, e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Regione
Marche - Riduzione delle volumetrie ammesse a sanatoria e
limitazione della stessa per le nuove costruzioni residenziali -
Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi posti
dalla legislazione statale in materia di condono edilizio - Lesione
della sfera di competenza statale esclusiva in materia di sistema
tributario e contabile dello Stato nonche' di ordinamento civile e
penale - Lesione del principio di uguaglianza nonche' del principio
di coordinamento statale della finanza pubblica - Lesione del
principio di copertura finanziaria - Inconferenza del richiamo alle
competenze statali in tema di rapporti dello Stato con l'Unione
europea, moneta e sistema contabile e tributario e improprieta' del
richiamo ai principi sul coordinamento della finanza pubblica -
Necessita' di limiti espressi all'autonomia regionale - Effetti
riflessi dell'esercizio della potesta' legislativa regionale -
Irrilevanza - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio
potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e
alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio
straordinario - Possibilita' di scelte regionali differenziate -
Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati -
Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza della
questione.
- Legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23, art. 3, commi 1
e 3.
- Costituzione, artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a), e) ed
l), e terzo, e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Regione
Lombardia - Disposizioni in materia di illeciti edilizi - Opere
abusive relative a nuove costruzioni (esclusi gli ampliamenti nei
limiti massimi del 20 per cento della volumetria della costruzione
originaria o, in alternativa, di 500 metri cubi), residenziali e
non, realizzate in assenza di titolo abilitativo e non conformi
agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore
della legge - Esclusione dalla sanatoria - Ricorso del Governo -
Denunciata violazione dei principi posti dalla legislazione statale
in materia di condono edilizio - Lesione della sfera di competenza
statale esclusiva in materia di sistema tributario e contabile
dello Stato nonche' di ordinamento civile e penale - Lesione del
principio di uguaglianza nonche' del principio di coordinamento
statale della finanza pubblica - Lesione del principio di copertura
finanziaria - Inconferenza del richiamo alle competenze statali in
tema di sistema contabile e tributario e improprieta' del richiamo
ai principi sul coordinamento della finanza pubblica - Necessita'
di limiti espressi all'autonomia regionale - Effetti riflessi
dell'esercizio della potesta' legislativa regionale - Irrilevanza -
Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere
discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle
modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio
straordinario - Possibilita' di scelte regionali differenziate -
Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati -
Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza della
questione.
- Legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31, art. 2,
comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a), e) ed
l), e terzo, e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Regione
Lombardia - Disposizioni in materia di illeciti edilizi - Mutamenti
di destinazione d'uso superiori a 500 metri cubi per singola unita'
immobiliare non conformi alle previsioni urbanistiche comunali
vigenti alla data di entrata in vigore della legge - Esclusione
dalla sanatoria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei
principi posti dalla legislazione statale in materia di condono
edilizio - Lesione della sfera di competenza statale esclusiva in
materia di sistema tributario e contabile dello Stato nonche' di
ordinamento civile e penale - Lesione del principio di uguaglianza
nonche' del principio di coordinamento della finanza pubblica -
Lesione del principio di copertura finanziaria - Inconferenza del
richiamo alle competenze statali in tema di sistema contabile e
tributario e improprieta' del richiamo ai principi sul
coordinamento della finanza pubblica - Necessita' di limiti
espressi all'autonomia regionale - Effetti riflessi dell'esercizio
della potesta' legislativa regionale - Irrilevanza - Riconoscimento
al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine
alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano
amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di
scelte regionali differenziate - Insussistenza dei principi
fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non
irragionevole - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31, art. 2,
comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a), e) ed
l), e terzo, e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Veneto - Divieto di sanatoria per le «nuove costruzioni
residenziali» (eccettuate quelle pertinenziali «prive di
funzionalita' autonoma» e di volumetria non superiore a 300 metri
cubi) - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi
fondamentali posti dalla legislazione statale sul condono -
Esorbitanza dalla potesta' legislativa regionale in materia di
«governo del territorio» - Lesione di competenze statali esclusive
(in materia di rapporti con l'Unione europea, «moneta», «sistema
tributario e contabile dello Stato», «ordinamento civile e penale»)
- Incidenza sulla funzione di coordinamento della finanza pubblica,
sul gettito finanziario del condono e sulla connessa copertura di
spese pubbliche e minori entrate - Violazione del principio di
eguaglianza - Inconferenza del richiamo alle competenze statali in
tema di rapporti dello Stato con l'Unione europea, moneta e sistema
contabile e tributario e improprieta' del richiamo ai principi sul
coordinamento della finanza pubblica - Necessita' di limiti
espressi all'autonomia regionale - Effetti riflessi dell'esercizio
della potesta' legislativa regionale - Irrilevanza - Riconoscimento
al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine
alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano
amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di
scelte regionali differenziate - Insussistenza dei principi
fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non
irragionevole - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21, art. 3, comma 1,
lettera c).
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere
a), e) ed l), e terzo, e 119
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Umbria - Sanatoria di «ampliamenti di edifici esistenti»
realizzati in contrasto con gli strumenti urbanistici - Previsione
di limiti quantitativi differenziati in base alla destinazione
(residenziale o produttiva) dell'unita' immobiliare e riferiti alla
superficie utile coperta anziche' alla volumetria - Ricorso del
Governo - Denunciata irrazionale ed eccessiva riduzione delle
volumetrie massime sanabili fissate dalla normativa statale sul
condono - Violazione di principio fondamentale in materia di
«governo del territorio» - Invasione della competenza statale
esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale» -
Inconferenza del richiamo alle competenze statali in tema di
rapporti dello Stato con l'Unione europea, moneta e sistema
contabile e tributario e improprieta' del richiamo ai principi sul
coordinamento della finanza pubblica - Necessita' di limiti
espressi all'autonomia regionale - Effetti riflessi dell'esercizio
della potesta' legislativa regionale - Irrilevanza - Riconoscimento
al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine
alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano
amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di
scelte regionali differenziate - Insussistenza dei principi
fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non
irragionevole - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, art. 20,
comma 1, lettera a).
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere
a), e) ed l), e terzo, e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Umbria - Divieto di sanatoria di ampliamenti ed opere
abusive che comportino «utilizzo di aree in zona agricola per usi
del suolo diversi da quello agricolo» - Ricorso del Governo -
Denunciato possibile impedimento della sanatoria straordinaria
nelle zone agricole - Contrasto con la legislazione statale di
principio - Contraddittorieta' rispetto ad altra disposizione
regionale - Inconferenza del richiamo alle competenze statali in
tema di rapporti dello Stato con l'Unione europea, moneta e sistema
contabile e tributario e improprieta' del richiamo ai principi sul
coordinamento della finanza pubblica - Necessita' di limiti
espressi all'autonomia regionale - Effetti riflessi dell'esercizio
della potesta' legislativa regionale - Irrilevanza - Riconoscimento
al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine
alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano
amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di
scelte regionali differenziate - Insussistenza dei principi
fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non
irragionevole - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, art. 21,
comma 1, lettera c).
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere
a), e) ed l), e terzo, e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Umbria - Divieto di sanatoria per tutti i «nuovi edifici»
realizzati in contrasto con gli strumenti urbanistici - Ricorso del
Governo - Denunciato contrasto con il principio di sanabilita'
delle «nuove costruzioni residenziali» posto dalla legislazione
statale sul condono - Esorbitanza dalla potesta' legislativa
regionale concorrente in materia di «governo del territorio» -
Lesione di competenze statali esclusive (in materia di rapporti con
l'Unione europea, «moneta», «sistema tributario e contabile dello
Stato», «ordinamento civile e penale») - Incidenza sulla funzione
di coordinamento della finanza pubblica, sul gettito finanziario
del condono e sulla connessa copertura di spese pubbliche e minori
entrate - Violazione del principio di eguaglianza - Inconferenza
del richiamo alle competenze statali in tema di rapporti dello
Stato con l'Unione europea, moneta e sistema contabile e tributario
e improprieta' del richiamo ai principi sul coordinamento della
finanza pubblica - Necessita' di limiti espressi all'autonomia
regionale - Effetti riflessi dell'esercizio della potesta'
legislativa regionale - Irrilevanza - Riconoscimento al legislatore
regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla
possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano
amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di
scelte regionali differenziate - Insussistenza dei principi
fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non
irragionevole - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, art. 21,
comma 1, lettera d).
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere
a), e) ed l), e terzo, e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Umbria - Divieto di sanatoria di ampliamenti di edifici la
cui intera costruzione sia stata in passato sanata in base a
«precedenti condoni edilizi» - Ricorso del Governo - Denunciata
disuguaglianza non sorretta dai principi determinati dalla
legislazione statale - Discriminazione in danno dei proprietari
attuali, diversi dagli autori degli abusi precedenti - Invasione
della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento
civile e penale» - Irrazionalita' - Riconoscimento al legislatore
regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla
possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano
amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di
scelte regionali differenziate - Scelta legislativa non
irragionevole - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, art. 21,
comma 1, lettera e).
- Costituzione, artt. 3, 42, 117, comma secondo, lettera l).
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Umbria - Divieto di sanatoria per gli interventi «di
ampliamento nelle zone omogenee A di cui al D.M. n. 1444 del 1968,
nonche' nei centri storici» - Ricorso del Governo - Denunciata
irrazionale equiparazione dei centri storici ai «siti archeologici»
e dei relativi edifici a quelli sottoposti a vincolo
extraurbanistico - Incompatibilita' con i principi determinati
dalla legislazione statale - Inconferenza del richiamo alle
competenze statali in tema di rapporti dello Stato con l'Unione
europea, moneta e sistema contabile e tributario e improprieta' del
richiamo ai principi sul coordinamento della finanza pubblica -
Necessita' di limiti espressi all'autonomia regionale - Effetti
riflessi dell'esercizio della potesta' legislativa regionale -
Irrilevanza - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio
potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e
alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio
straordinario - Possibilita' di scelte regionali differenziate -
Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati -
Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza della
questione.
- Legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, art. 21,
comma 1, lettera h).
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 42, 81, 117, commi secondo,
lettere a), e) ed l), e terzo, e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Emilia-Romagna - Previsione di una sanatoria ope legis
gratuita per le opere realizzate prima dell'entrata in vigore della
legge n. 10 del 1977 in difformita' dal titolo edilizio originario
- Ricorso del Governo - Denunciata non riconducibilita' della norma
regionale ai principi fondamentali posti dallo Stato - Esorbitanza
dalla potesta' legislativa concorrente delle Regioni in materia di
«governo del territorio» - Contrasto con il principio fondamentale
della necessaria previsione del titolo abilitativo in sanatoria al
termine del procedimento - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 26,
comma 4.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 117 e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Regione
Marche - Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi - Opere abusive
suscettibili di sanatoria - Soppressione del limite del 30 per
cento della volumetria e del limite di 3.000 metri cubi previsti
dall'art. 32 d.l. n. 269 del 2003 - Ricorso del Governo -
Denunciata violazione dei principi posti dalla legislazione statale
in materia di condono edilizio - Lesione della sfera di competenza
statale esclusiva in materia di sistema tributario e contabile
dello Stato nonche' di ordinamento civile e penale - Lesione del
principio di uguaglianza nonche' del principio di coordinamento
statale della finanza pubblica - Lesione del principio di copertura
finanziaria - Mancata differenziazione delle nuove costruzioni non
residenziali - Contrasto con il principio fondamentale della
determinazione del limite di sanabilita' con riferimento al
criterio della volumetria - Illegittimita' costituzionale in parte
qua.
- Legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23, art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a), e) ed
l), e terzo, e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Regione
Lombardia - Disposizioni in materia di illeciti edilizi -
Esclusione della sanatoria per le sole opere realizzate in aree
sottoposte a vincolo di inedificabilita' e non ad altri vincoli -
Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi posti
dalla legislazione statale (in particolare art. 32, comma 27, lett.
d) d.l. n. 269 del 2003) in materia - Lesione della sfera di
competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e
penale - Mero recepimento della normativa statale concernente la
sanatoria di abusi realizzati in aree vincolate - Non fondatezza
della questione.
- Legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31, art. 3,
comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Emilia-Romagna - Previsione di sanzioni disciplinari ed
eventualmente penali a carico del professionista abilitato che
renda asseverazioni non veritiere - Ricorso del Governo -
Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia
di «ordinamento civile e penale» e della competenza concorrente in
materia di «professioni» - Mera previsione, a carico della
amministrazione pubblica, di un obbligo di comunicazione di
dichiarazioni non veritiere all'autorita' giudiziaria e all'ordine
professionale al fine dell'accertamento di reato o illeciti
disciplinari - Non fondatezza delle questioni.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23,
artt. 29, comma 2, e 8, comma 3.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Umbria - Possibilita' di sanatoria per opere (di
ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione
straordinaria) «realizzate in conformita' o in difformita' dalle
norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici
alla data del 2 ottobre 2003» - Ricorso del Governo - Denunciato
ipotetico contrasto con il limite temporale massimo di
realizzazione delle opere (31 marzo 2003) fissato dalla
legislazione statale di principio - Invasione della competenza
statale esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale» -
Riferimento della data del 2 ottobre 2003 alla vigenza delle norme
urbanistiche e degli strumenti urbanistici e non anche agli
interventi sanabili - Non fondatezza delle questioni.
- Legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, art. 20,
comma 1, lettera c).
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere a), e) ed l), e
terzo.
(006C0117)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 15-2-2006)
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