N. 49 SENTENZA 6 - 10 febbraio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Veneto - Sanatoria edilizia di interventi eseguiti in aree sottoposte a vincoli - Ampliamenti di costruzioni a destinazione industriale, artigianale e agricolo-produttiva - Limiti quantitativi riferiti alla superficie anziche' alla volumetria - Ricorso del Governo - Generica deliberazione del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge regionale - Omessa menzione nella relazione ministeriale allegata alla deliberazione di impugnazione dell'art. 3, commi 1, lettera a), e 3 - Inammissibilita' delle questioni. - Legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21, art. 3, commi 1, lettera a), e 3. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere l) e s), e terzo; legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 32 (come modificato dall'art. 32, comma 43, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) e 33; d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32, commi 25 e 27. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Umbria - Limiti, condizioni e modalita' per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria - Ampliamenti di edifici costituiti da piu' unita' immobiliari non autonome dello stesso avente titolo - Limiti alla sanatoria - Ricorso del Governo - Generica deliberazione del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge regionale - Omessa menzione nella relazione ministeriale allegata alla deliberazione di impugnazione degli artt. 19 e 27, comma 4 - Inammissibilita' delle questioni. - Legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, artt. 19 e 27, comma 4. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a), e), l), e terzo, e 119, comma secondo; d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32, comma 25. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Campania - Condono edilizio di cui all'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, in legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni - Disciplina dell'applicabilita' e delle condizioni e modalita' nell'ambito del territorio regionale - Ricorso del Governo - Generica deliberazione del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge regionale - Omessa menzione nella relazione ministeriale allegata alla deliberazione di impugnazione dell'art. 1, comma 1 - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10, art. 1, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 42, 81, 117, comma secondo, lettere a), e), g), l) e s), e 119. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Lombardia - Condono edilizio di cui all'art. 32 d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, in legge n. 326 del 2003, come ulteriormente modificato dal d.l. n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, in legge n. 191 del 2004 - Applicabilita' nella Regione «salvo quanto disposto dalla presente legge» - Ricorso del Governo - Carenza assoluta di argomentazioni - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31, art. 1, limitatamente alle parole «salvo quanto disposto dalla presente legge». - Costituzione, artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a), e) ed l), e terzo, e 119. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Campania - Condono edilizio di cui all'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, in legge n. 326 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni - Disciplina dell'applicabilita' e delle condizioni e modalita' nell'ambito del territorio regionale - Ricorso del Governo - Dedotta emanazione dopo il decorso del termine di cui all'art. 5, comma 1, d.l. n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 191 del 2004 - Eccepita inammissibilita' delle questioni per omessa impugnazione dell'intera legge regionale - Riferibilita' del limite temporale alle sole disposizioni difformi dalla legge statale - Reiezione. - Legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10, artt. 1, 3, eccettuate le lettere b) e d) del comma 2, 4, 6, commi 1, 2 e 5, e 8. - Costituzione, artt. 3, 42, 81, 117, comma secondo, lettere a), e), g), l) e s), e 119. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Campania - Condono edilizio di cui all'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, in legge n. 326 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni - Disciplina dell'applicabilita' e delle condizioni e modalita' nell'ambito del territorio regionale - Ricorso del Governo - Disposizioni difformi dalle indicazioni della legge statale - Dedotta emanazione dopo il decorso del termine di cui all'art. 5, comma 1, d.l. n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, in legge n. 191 del 2004 - Natura perentoria del termine - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori questioni. - Legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10, artt. 1, 3, eccettuate le lettere b) e d) del comma 2, 4, 6, commi 1, 2 e 5, e 8. - Costituzione, artt. 3, 42, 81, 117, comma secondo, lettere a), e), g), l) e s), e 119. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Disciplina ex art. 5, comma 1, del d.l. n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 191 del 2004 - Asserita esiguita' del termine concesso alle Regioni per l'adozione della legge regionale di determinazione della possibilita', delle condizioni e delle modalita' per l'ammissibilita' a sanatoria delle tipologie di abuso edilizio - Richiesta alla Corte costituzionale di sollevare questione di legittimita' costituzionale del citato art. 5, comma 1 - Manifesta infondatezza. - D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 5, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Emilia-Romagna - Esclusione dalla sanatoria di interventi e opere realizzati utilizzando finanziamenti pubblici e di quelli realizzati su unita' abitative oggetto di precedenti sanatorie - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e della garanzia costituzionale della proprieta' - Discriminazione fra proprietari di edifici, nonche' fra autori di illeciti edilizi - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario - Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 32. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 42, 117 e 119. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Emilia-Romagna - Divieto di sanatoria per i nuovi manufatti edilizi realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di principio fondamentale (sanabilita' delle nuove costruzioni residenziali entro determinati limiti volumetrici) posto dal legislatore statale - Esorbitanza dalla competenza regionale in materia di «governo del territorio» - Lesione di competenze statali esclusive (in materia di rapporti con l'Unione europea, «moneta», «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento civile e penale») - Incidenza sulla funzione di coordinamento della finanza pubblica, sul gettito finanziario del condono e sulla connessa copertura di spese pubbliche e minori entrate - Violazione del principio di eguaglianza - Inconferenza del richiamo alle competenze statali in tema di moneta e sistema tributario e contabile e improprieta' del richiamo ai principi sul coordinamento della finanza pubblica - Necessita' di limiti espressi all'autonomia regionale - Effetti riflessi dell'esercizio della potesta' legislativa regionale - Irrilevanza - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario - Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 33, comma 1. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a), e), l), e terzo, e 119. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Emilia-Romagna - Fissazione di limiti volumetrici per la sanabilita' di ampliamenti e sopraelevazioni effettuati in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003 - Ricorso del Governo - Denunciata irrazionale ed eccessiva restrizione dei limiti previsti dalla legislazione statale - Violazione di principi fondamentali in materia di «governo del territorio» - Lesione di competenze statali esclusive, nonche' della funzione di coordinamento della finanza pubblica - Inconferenza del richiamo alle competenze statali in tema di rapporti dello Stato con l'Unione europea e moneta e improprieta' del richiamo ai principi sul coordinamento della finanza pubblica - Necessita' di limiti espressi all'autonomia regionale - Effetti riflessi dell'esercizio della potesta' legislativa regionale - Irrilevanza - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario - Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 33, commi 2 e 3. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a), e), e l), e terzo, e 119. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Emilia-Romagna - Sanabilita' di ampliamenti e interventi di manutenzione effettuati in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003 - Condizione - Conformita' alla legislazione urbanistica - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio relativa alla individuazione degli interventi ammissibili a sanatoria - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario - Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza delle questioni. - Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 33, comma 3 (ad eccezione della lettera d), e 34, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Emilia-Romagna - Sanatoria di ampliamenti di edifici produttivi, agricoli, direzionali, commerciali, ricettivi e ricreativi - Effetti - Obbligo di mantenimento per venti anni della originaria destinazione d'uso non abitativa - Ricorso del Governo Denunciata lesione dell'autonomia degli enti locali - Contrasto con la garanzia costituzionale della proprieta' - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario - Limite alla facolta' dei beneficiari del condono - Non incidenza sull'esercizio del potere degli enti locali di ridefinire la destinazione d'uso Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 33, comma 4. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 42, 81, 117, commi secondo, lettere a), e), e l), e terzo, e 119, comma secondo. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Emilia-Romagna - Sanabilita' di interventi di ristrutturazione edilizia - Previsione di condizioni e limiti senza distinzione fra ristrutturazioni per le quali e' necessario il permesso di costruire e ristrutturazioni a volumetria e superficie lorda invariata - Necessaria conformita' alla legislazione urbanistica e divieto di aumento delle unita' immobiliari (fatto salvo il recupero di sottotetti) - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi della legislazione statale in materia di «governo del territorio» - Introduzione di condizioni ingiustificate ed ostruzionistiche - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario - Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati - Non fondatezza delle questioni. - Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 34, commi 1 e 2, eccettuate in quest'ultimo le lettere b), c), d) e e). - Costituzione, art. 117, comma terzo. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Toscana - Divieto di sanatoria per le «nuove costruzioni residenziali» e per gli altri interventi ed opere (comprese le ristrutturazioni) realizzati in assenza di concessione edilizia - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia di «governo del territorio» - Lesione di competenze statali esclusive (in materia di rapporti con l'Unione europea, «moneta», «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento civile e penale») - Incidenza sulla funzione di coordinamento della finanza pubblica, sul gettito finanziario del condono e sulla connessa copertura di spese pubbliche e minori entrate - Violazione del principio di eguaglianza - Inconferenza del richiamo alle competenze statali in tema di rapporti dello Stato con l'Unione europea, moneta e sistema contabile e tributario e improprieta' del richiamo ai principi sul coordinamento della finanza pubblica - Necessita' di limiti espressi all'autonomia regionale - Effetti riflessi dell'esercizio della potesta' legislativa regionale - Irrilevanza - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di scelte regionali differenziate - Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, art. 2, comma 1. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a), e), l), terzo, e 119. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Toscana - Fissazione di limiti volumetrici per la sanabilita' di ampliamenti e ristrutturazioni realizzati in assenza o difformita' del titolo abilitativo - Ricorso del Governo - Denunciata irrazionale ed eccessiva restrizione dei limiti previsti dalla legislazione statale - Violazione di principi fondamentali in materia di «governo del territorio» - Lesione di competenze statali esclusive, nonche' della funzione di coordinamento della finanza pubblica - Inconferenza del richiamo alle competenze statali in tema di rapporti dello Stato con l'Unione europea, moneta e sistema contabile e tributario e improprieta' del richiamo ai principi sul coordinamento della finanza pubblica - Necessita' di limiti espressi all'autonomia regionale - Effetti riflessi dell'esercizio della potesta' legislativa regionale - Irrilevanza - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di scelte regionali differenziate - Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, art. 2, comma 2. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a), e), l), e terzo, e 119. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Toscana - Divieto di sanatoria per le opere e gli interventi in contrasto con le destinazioni d'uso ammesse, nella zona interessata, dagli strumenti urbanistici vigenti al 28 ottobre 2004 - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di un limite alla sanatoria non previsto dal legislatore statale - Violazione dei principi fondamentali in materia - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario - Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, art. 2, comma 5, lettera c). - Costituzione, art. 117, comma terzo. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Toscana - Sanatoria di opere e interventi eseguiti in contrasto con vincoli (idrogeologici, culturali ed ambientali) istituiti dopo il 28 ottobre 2004 - Assoggettamento alle procedure previste dall'art. 32 della legge n. 47 del 1985 - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il principio di eguaglianza - Irrazionale attribuzione all'Amministrazione della facolta' di travolgere l'affidamento del cittadino che autodenuncia l'abuso edilizio - Lesione dei principi di imparzialita' e buon andamento - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di scelte regionali differenziate - Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati - Rilevanza di vincoli apposti successivamente - Ammissibilita' - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, art. 2, comma 6. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 97, primo comma, 117, commi secondo e terzo, e 119. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Regione Marche - Riduzione delle volumetrie ammesse a sanatoria e limitazione della stessa per le nuove costruzioni residenziali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi posti dalla legislazione statale in materia di condono edilizio - Lesione della sfera di competenza statale esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato nonche' di ordinamento civile e penale - Lesione del principio di uguaglianza nonche' del principio di coordinamento statale della finanza pubblica - Lesione del principio di copertura finanziaria - Inconferenza del richiamo alle competenze statali in tema di rapporti dello Stato con l'Unione europea, moneta e sistema contabile e tributario e improprieta' del richiamo ai principi sul coordinamento della finanza pubblica - Necessita' di limiti espressi all'autonomia regionale - Effetti riflessi dell'esercizio della potesta' legislativa regionale - Irrilevanza - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di scelte regionali differenziate - Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23, art. 3, commi 1 e 3. - Costituzione, artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a), e) ed l), e terzo, e 119. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Regione Lombardia - Disposizioni in materia di illeciti edilizi - Opere abusive relative a nuove costruzioni (esclusi gli ampliamenti nei limiti massimi del 20 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, di 500 metri cubi), residenziali e non, realizzate in assenza di titolo abilitativo e non conformi agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della legge - Esclusione dalla sanatoria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi posti dalla legislazione statale in materia di condono edilizio - Lesione della sfera di competenza statale esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato nonche' di ordinamento civile e penale - Lesione del principio di uguaglianza nonche' del principio di coordinamento statale della finanza pubblica - Lesione del principio di copertura finanziaria - Inconferenza del richiamo alle competenze statali in tema di sistema contabile e tributario e improprieta' del richiamo ai principi sul coordinamento della finanza pubblica - Necessita' di limiti espressi all'autonomia regionale - Effetti riflessi dell'esercizio della potesta' legislativa regionale - Irrilevanza - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di scelte regionali differenziate - Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31, art. 2, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a), e) ed l), e terzo, e 119. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Regione Lombardia - Disposizioni in materia di illeciti edilizi - Mutamenti di destinazione d'uso superiori a 500 metri cubi per singola unita' immobiliare non conformi alle previsioni urbanistiche comunali vigenti alla data di entrata in vigore della legge - Esclusione dalla sanatoria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi posti dalla legislazione statale in materia di condono edilizio - Lesione della sfera di competenza statale esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato nonche' di ordinamento civile e penale - Lesione del principio di uguaglianza nonche' del principio di coordinamento della finanza pubblica - Lesione del principio di copertura finanziaria - Inconferenza del richiamo alle competenze statali in tema di sistema contabile e tributario e improprieta' del richiamo ai principi sul coordinamento della finanza pubblica - Necessita' di limiti espressi all'autonomia regionale - Effetti riflessi dell'esercizio della potesta' legislativa regionale - Irrilevanza - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di scelte regionali differenziate - Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31, art. 2, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a), e) ed l), e terzo, e 119. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Veneto - Divieto di sanatoria per le «nuove costruzioni residenziali» (eccettuate quelle pertinenziali «prive di funzionalita' autonoma» e di volumetria non superiore a 300 metri cubi) - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale sul condono - Esorbitanza dalla potesta' legislativa regionale in materia di «governo del territorio» - Lesione di competenze statali esclusive (in materia di rapporti con l'Unione europea, «moneta», «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento civile e penale») - Incidenza sulla funzione di coordinamento della finanza pubblica, sul gettito finanziario del condono e sulla connessa copertura di spese pubbliche e minori entrate - Violazione del principio di eguaglianza - Inconferenza del richiamo alle competenze statali in tema di rapporti dello Stato con l'Unione europea, moneta e sistema contabile e tributario e improprieta' del richiamo ai principi sul coordinamento della finanza pubblica - Necessita' di limiti espressi all'autonomia regionale - Effetti riflessi dell'esercizio della potesta' legislativa regionale - Irrilevanza - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di scelte regionali differenziate - Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21, art. 3, comma 1, lettera c). - Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a), e) ed l), e terzo, e 119 Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Umbria - Sanatoria di «ampliamenti di edifici esistenti» realizzati in contrasto con gli strumenti urbanistici - Previsione di limiti quantitativi differenziati in base alla destinazione (residenziale o produttiva) dell'unita' immobiliare e riferiti alla superficie utile coperta anziche' alla volumetria - Ricorso del Governo - Denunciata irrazionale ed eccessiva riduzione delle volumetrie massime sanabili fissate dalla normativa statale sul condono - Violazione di principio fondamentale in materia di «governo del territorio» - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale» - Inconferenza del richiamo alle competenze statali in tema di rapporti dello Stato con l'Unione europea, moneta e sistema contabile e tributario e improprieta' del richiamo ai principi sul coordinamento della finanza pubblica - Necessita' di limiti espressi all'autonomia regionale - Effetti riflessi dell'esercizio della potesta' legislativa regionale - Irrilevanza - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di scelte regionali differenziate - Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, art. 20, comma 1, lettera a). - Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a), e) ed l), e terzo, e 119. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Umbria - Divieto di sanatoria di ampliamenti ed opere abusive che comportino «utilizzo di aree in zona agricola per usi del suolo diversi da quello agricolo» - Ricorso del Governo - Denunciato possibile impedimento della sanatoria straordinaria nelle zone agricole - Contrasto con la legislazione statale di principio - Contraddittorieta' rispetto ad altra disposizione regionale - Inconferenza del richiamo alle competenze statali in tema di rapporti dello Stato con l'Unione europea, moneta e sistema contabile e tributario e improprieta' del richiamo ai principi sul coordinamento della finanza pubblica - Necessita' di limiti espressi all'autonomia regionale - Effetti riflessi dell'esercizio della potesta' legislativa regionale - Irrilevanza - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di scelte regionali differenziate - Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, art. 21, comma 1, lettera c). - Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a), e) ed l), e terzo, e 119. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Umbria - Divieto di sanatoria per tutti i «nuovi edifici» realizzati in contrasto con gli strumenti urbanistici - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il principio di sanabilita' delle «nuove costruzioni residenziali» posto dalla legislazione statale sul condono - Esorbitanza dalla potesta' legislativa regionale concorrente in materia di «governo del territorio» - Lesione di competenze statali esclusive (in materia di rapporti con l'Unione europea, «moneta», «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento civile e penale») - Incidenza sulla funzione di coordinamento della finanza pubblica, sul gettito finanziario del condono e sulla connessa copertura di spese pubbliche e minori entrate - Violazione del principio di eguaglianza - Inconferenza del richiamo alle competenze statali in tema di rapporti dello Stato con l'Unione europea, moneta e sistema contabile e tributario e improprieta' del richiamo ai principi sul coordinamento della finanza pubblica - Necessita' di limiti espressi all'autonomia regionale - Effetti riflessi dell'esercizio della potesta' legislativa regionale - Irrilevanza - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di scelte regionali differenziate - Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, art. 21, comma 1, lettera d). - Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a), e) ed l), e terzo, e 119. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Umbria - Divieto di sanatoria di ampliamenti di edifici la cui intera costruzione sia stata in passato sanata in base a «precedenti condoni edilizi» - Ricorso del Governo - Denunciata disuguaglianza non sorretta dai principi determinati dalla legislazione statale - Discriminazione in danno dei proprietari attuali, diversi dagli autori degli abusi precedenti - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale» - Irrazionalita' - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di scelte regionali differenziate - Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, art. 21, comma 1, lettera e). - Costituzione, artt. 3, 42, 117, comma secondo, lettera l). Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Umbria - Divieto di sanatoria per gli interventi «di ampliamento nelle zone omogenee A di cui al D.M. n. 1444 del 1968, nonche' nei centri storici» - Ricorso del Governo - Denunciata irrazionale equiparazione dei centri storici ai «siti archeologici» e dei relativi edifici a quelli sottoposti a vincolo extraurbanistico - Incompatibilita' con i principi determinati dalla legislazione statale - Inconferenza del richiamo alle competenze statali in tema di rapporti dello Stato con l'Unione europea, moneta e sistema contabile e tributario e improprieta' del richiamo ai principi sul coordinamento della finanza pubblica - Necessita' di limiti espressi all'autonomia regionale - Effetti riflessi dell'esercizio della potesta' legislativa regionale - Irrilevanza - Riconoscimento al legislatore regionale di un ampio potere discrezionale in ordine alla possibilita', alle condizioni e alle modalita' sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario - Possibilita' di scelte regionali differenziate - Insussistenza dei principi fondamentali asseritamente violati - Scelta legislativa non irragionevole - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, art. 21, comma 1, lettera h). - Costituzione, artt. 3, primo comma, 42, 81, 117, commi secondo, lettere a), e) ed l), e terzo, e 119. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Emilia-Romagna - Previsione di una sanatoria ope legis gratuita per le opere realizzate prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977 in difformita' dal titolo edilizio originario - Ricorso del Governo - Denunciata non riconducibilita' della norma regionale ai principi fondamentali posti dallo Stato - Esorbitanza dalla potesta' legislativa concorrente delle Regioni in materia di «governo del territorio» - Contrasto con il principio fondamentale della necessaria previsione del titolo abilitativo in sanatoria al termine del procedimento - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 26, comma 4. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 117 e 119. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Regione Marche - Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi - Opere abusive suscettibili di sanatoria - Soppressione del limite del 30 per cento della volumetria e del limite di 3.000 metri cubi previsti dall'art. 32 d.l. n. 269 del 2003 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi posti dalla legislazione statale in materia di condono edilizio - Lesione della sfera di competenza statale esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato nonche' di ordinamento civile e penale - Lesione del principio di uguaglianza nonche' del principio di coordinamento statale della finanza pubblica - Lesione del principio di copertura finanziaria - Mancata differenziazione delle nuove costruzioni non residenziali - Contrasto con il principio fondamentale della determinazione del limite di sanabilita' con riferimento al criterio della volumetria - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23, art. 3, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a), e) ed l), e terzo, e 119. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Regione Lombardia - Disposizioni in materia di illeciti edilizi - Esclusione della sanatoria per le sole opere realizzate in aree sottoposte a vincolo di inedificabilita' e non ad altri vincoli - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi posti dalla legislazione statale (in particolare art. 32, comma 27, lett. d) d.l. n. 269 del 2003) in materia - Lesione della sfera di competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale - Mero recepimento della normativa statale concernente la sanatoria di abusi realizzati in aree vincolate - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31, art. 3, comma 1. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Emilia-Romagna - Previsione di sanzioni disciplinari ed eventualmente penali a carico del professionista abilitato che renda asseverazioni non veritiere - Ricorso del Governo - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale» e della competenza concorrente in materia di «professioni» - Mera previsione, a carico della amministrazione pubblica, di un obbligo di comunicazione di dichiarazioni non veritiere all'autorita' giudiziaria e all'ordine professionale al fine dell'accertamento di reato o illeciti disciplinari - Non fondatezza delle questioni. - Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, artt. 29, comma 2, e 8, comma 3. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della Regione Umbria - Possibilita' di sanatoria per opere (di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) «realizzate in conformita' o in difformita' dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003» - Ricorso del Governo - Denunciato ipotetico contrasto con il limite temporale massimo di realizzazione delle opere (31 marzo 2003) fissato dalla legislazione statale di principio - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale» - Riferimento della data del 2 ottobre 2003 alla vigenza delle norme urbanistiche e degli strumenti urbanistici e non anche agli interventi sanabili - Non fondatezza delle questioni. - Legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, art. 20, comma 1, lettera c). - Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere a), e) ed l), e terzo. (006C0117) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 15-2-2006)

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