N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 febbraio 2006

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° febbraio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Norme della Regione Puglia in materia di apprendistato professionalizzante - Definizione dei profili formativi - Mancato raggiungimento dell'intesa, entro 60 giorni, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale - Riconoscimento alla Giunta regionale del potere di definizione unilaterale dei profili formativi - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lamentato declassamento dell'attivita' di determinazione connessa all'intesa in mera attivita' consultiva non vincolante - Contrasto con la previsione legislativa statale che prevede l'obbligatorieta' dell'intesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 50/2005. - Legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13, art. 2, comma 2. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 49, comma 5. Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Norme della Regione Puglia in materia di apprendistato professionalizzante - Previsione che la formazione formale sia espletata, prevalentemente, all'esterno dell'azienda - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e contrasto con la disciplina statale in materia - Mancata previsione, nell'ambito della disciplina statale, di limitazioni e prescrizioni in ordine alle modalita' di svolgimento della formazione, di tipo aziendale od extra, dell'apprendista nonche' di gerarchia tra i due tipi - Contrasto con la previsione legislativa statale che rinvia alla contrattazione collettiva la determinazione delle «modalita' di erogazione e dell'articolazione della formazione esterna ed interna alle singole aziende» - Lesione della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» - Esorbitanza dalle competenze regionali in materia di legislazione concorrente - Violazione di principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro. - Legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13, art. 3, comma 4. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 49, commi 4, lett. a) e 5, lett. b); Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Norme della Regione Puglia in materia di apprendistato professionalizzante - Regolamentazione delle modalita' della formazione interna - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» essendo la formazione all'interno dell'azienda regolata pattiziamente ed afferendo al regime contrattuale privatistico, secondo la giurisprudenza della Corte (sent. n. 50/2005). - Legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13, art. 3, comma 7. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo. (006C0079) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 22-2-2006)

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