N. 5
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
1 febbraio 2006
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° febbraio 2006 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Norme della Regione
Puglia in materia di apprendistato professionalizzante -
Definizione dei profili formativi - Mancato raggiungimento
dell'intesa, entro 60 giorni, con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano regionale - Riconoscimento alla
Giunta regionale del potere di definizione unilaterale dei profili
formativi - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri -
Lamentato declassamento dell'attivita' di determinazione connessa
all'intesa in mera attivita' consultiva non vincolante - Contrasto
con la previsione legislativa statale che prevede l'obbligatorieta'
dell'intesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale
n. 50/2005.
- Legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13, art. 2,
comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 49, comma 5.
Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Norme della Regione
Puglia in materia di apprendistato professionalizzante - Previsione
che la formazione formale sia espletata, prevalentemente,
all'esterno dell'azienda - Ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in
materia di ordinamento civile e contrasto con la disciplina statale
in materia - Mancata previsione, nell'ambito della disciplina
statale, di limitazioni e prescrizioni in ordine alle modalita' di
svolgimento della formazione, di tipo aziendale od extra,
dell'apprendista nonche' di gerarchia tra i due tipi - Contrasto
con la previsione legislativa statale che rinvia alla
contrattazione collettiva la determinazione delle «modalita' di
erogazione e dell'articolazione della formazione esterna ed interna
alle singole aziende» - Lesione della competenza esclusiva statale
in materia di «ordinamento civile» - Esorbitanza dalle competenze
regionali in materia di legislazione concorrente - Violazione di
principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
- Legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13, art. 3,
comma 4.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 49, commi 4, lett. a) e
5, lett. b);
Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Norme della Regione
Puglia in materia di apprendistato professionalizzante -
Regolamentazione delle modalita' della formazione interna - Ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata lesione
della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento
civile» essendo la formazione all'interno dell'azienda regolata
pattiziamente ed afferendo al regime contrattuale privatistico,
secondo la giurisprudenza della Corte (sent. n. 50/2005).
- Legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13, art. 3,
comma 7.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo.
(006C0079)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 22-2-2006)
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