Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Telecomunicazioni - Controversie inerenti ai rapporti tra organismi
di telecomunicazione ed utenti - Tentativo obbligatorio di
conciliazione dinanzi al Comitato regionale per le comunicazioni
(Corecom) competente per territorio - Condizione di proponibilita'
dell'azione in sede giurisdizionale - Denunciata lesione del
principio di eguaglianza, del diritto alla tutela giurisdizionale,
del principio del giudice naturale precostituito per legge -
Censura di norme regolamentari, formulazione apodittica e priva di
motivazione delle censure riferite alla norma di legge, nonche'
omessa verifica della possibilita' di una interpretazione conforme
a Costituzione - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11; deliberazione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 19 giugno 2002,
n. 182/02/CONS, artt. 3, 4 e 12.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.
(006C0267)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 29-3-2006)
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