N. 459 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2006

Ordinanza emessa il 10 maggio 2006 dal tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di Fierro Stefano Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 - Inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero [salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova e' decisiva] - Inammissibilita' sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto all'imputato - Violazione dei principi della parita' delle parti e della ragionevole durata del processo - Ingiustificata deroga (per gli appelli gia' proposti) al principio tempus regit actum. - Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 36, comma 1, come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10. - Costituzione, artt. 3 e 111. (006C0960) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 8-11-2006)

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