N. 459
ORDINANZA (Atto di promovimento)
10 maggio 2006
Ordinanza emessa il 10 maggio 2006 dal tribunale di Trieste nel
procedimento penale a carico di Fierro Stefano
Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 -
Inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento da parte del
pubblico ministero [salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603,
comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova e' decisiva] -
Inammissibilita' sopravvenuta dell'appello proposto prima
dell'entrata in vigore della nuova normativa - Contrasto con il
principio di ragionevolezza - Ingiustificata limitazione dei poteri
processuali del pubblico ministero rispetto all'imputato -
Violazione dei principi della parita' delle parti e della
ragionevole durata del processo - Ingiustificata deroga (per gli
appelli gia' proposti) al principio tempus regit actum.
- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1
della legge 20 febbraio 2006, n. 46; decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, art. 36, comma 1, come modificato dall'art. 9,
comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio
2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
(006C0960)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 8-11-2006)
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