Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Enti pubblici - Ente Ordine Mauriziano di Torino - Norme per il
risanamento economico - Estinzione, obbligatoriamente dichiarata
dal giudice, per un periodo di ventiquattro mesi, delle procedure
esecutive proposte a carico dell'ente sulla base di particolari
titoli esecutivi - Inserimento automatico dei relativi debiti nella
massa passiva - Lamentata lesione del principio di eguaglianza tra
i creditori e del principio di ragionevolezza - Esclusione -
Possibilita' di pervenire in via interpretativa a soluzione
conforme a Costituzione - Non fondatezza della questione.
- D.L. del 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni,
nella legge 21 gennato 2005, n. 4, art. 3, comma 1, lett. b).
- Costituzione, art. 3, commi primo e secondo.
Enti pubblici - Ente Ordine Mauriziano di Torino - Procedura per il
ripianamento dell'indebitamento pregresso - Possibilita' per i
creditori esclusi (in tutto o in parte) dalla massa passiva di
proporre ricorso al Ministro dell'interno - Mancata previsione del
diritto di tutti i soggetti interessati di adire il competente
organo giurisdizionale per ottenere piena tutela delle rispettive
posizioni - Lamentata violazione del diritto alla tutela
giurisdizionale e del diritto di difesa nonche' violazione dei
principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Questione priva di
rilevanza nel giudizio a quo - Inammissibilita'.
- D.L. del 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni,
nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, art. 3, comma 1, lettera f).
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo e 24, commi primo e
secondo.
(006C0973)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 15-11-2006)
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