N. 355 SENTENZA 25 ottobre - 7 novembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Enti pubblici - Ente Ordine Mauriziano di Torino - Norme per il risanamento economico - Estinzione, obbligatoriamente dichiarata dal giudice, per un periodo di ventiquattro mesi, delle procedure esecutive proposte a carico dell'ente sulla base di particolari titoli esecutivi - Inserimento automatico dei relativi debiti nella massa passiva - Lamentata lesione del principio di eguaglianza tra i creditori e del principio di ragionevolezza - Esclusione - Possibilita' di pervenire in via interpretativa a soluzione conforme a Costituzione - Non fondatezza della questione. - D.L. del 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennato 2005, n. 4, art. 3, comma 1, lett. b). - Costituzione, art. 3, commi primo e secondo. Enti pubblici - Ente Ordine Mauriziano di Torino - Procedura per il ripianamento dell'indebitamento pregresso - Possibilita' per i creditori esclusi (in tutto o in parte) dalla massa passiva di proporre ricorso al Ministro dell'interno - Mancata previsione del diritto di tutti i soggetti interessati di adire il competente organo giurisdizionale per ottenere piena tutela delle rispettive posizioni - Lamentata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto di difesa nonche' violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Inammissibilita'. - D.L. del 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, art. 3, comma 1, lettera f). - Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo e 24, commi primo e secondo. (006C0973) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 15-11-2006)

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