N. 477 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 2006

Ordinanza del 9 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 ottobre 2006) emessa dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia - Sezione distaccata di Chioggia, nel procedimento relativo a F.N. Capacita' giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Potere d'autorizzare atti di disposizione incidenti sul patrimonio dell'interessato - Attribuzione direttamente al giudice tutelare anche quando, per le condizioni psichiche in cui versa, sia impossibile informare preventivamente il beneficiario e provvedere agli altri previsti adempimenti - Irragionevole diversita' di procedura rispetto alla vendita di beni dell'interdetto (la cui autorizzazione spetta al Tribunale, su parere non vincolante del giudice tutelare) - Esclusione della garanzia della decisione collegiale nei confronti di persona totalmente priva di capacita' naturale residua ed impossibilitata ad esprimere il proprio punto di vista. - Codice civile, artt. 410, 411, primo comma, e 412. - Costituzione, artt. 2, 3, 41 e 42. (006C0995) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 15-11-2006)

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