N. 477
ORDINANZA (Atto di promovimento)
9 febbraio 2006
Ordinanza del 9 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il
10 ottobre 2006) emessa dal Giudice tutelare presso il Tribunale di
Venezia - Sezione distaccata di Chioggia, nel procedimento relativo a
F.N.
Capacita' giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Potere
d'autorizzare atti di disposizione incidenti sul patrimonio
dell'interessato - Attribuzione direttamente al giudice tutelare
anche quando, per le condizioni psichiche in cui versa, sia
impossibile informare preventivamente il beneficiario e provvedere
agli altri previsti adempimenti - Irragionevole diversita' di
procedura rispetto alla vendita di beni dell'interdetto (la cui
autorizzazione spetta al Tribunale, su parere non vincolante del
giudice tutelare) - Esclusione della garanzia della decisione
collegiale nei confronti di persona totalmente priva di capacita'
naturale residua ed impossibilitata ad esprimere il proprio punto
di vista.
- Codice civile, artt. 410, 411, primo comma, e 412.
- Costituzione, artt. 2, 3, 41 e 42.
(006C0995)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 15-11-2006)
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