Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Professioni - Norme della Provincia di Bolzano - Abilitazione
all'esercizio della professione di odontotecnico - Requisiti per
l'ammissione e modalita' di svolgimento della prova di esame -
Ricorso del Governo concernente disposizioni non menzionate nella
deliberazione governativa - Inammissibilita' della questione.
- Legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8, art. 5,
comma 3, aggiuntivo della legge della Provincia di Bolzano 16
febbraio 1981, n. 3, art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, e 4 sostitutivo
della legge della Provincia di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3,
art. 45, comma 1.
- Costituzione, artt. 33 e 117; statuto Trentino-Alto Adige, art. 9;
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.
Professioni - Norme della Provincia di Bolzano - Abilitazione
all'esercizio della professione di odontotecnico - Requisiti per
l'ammissione e modalita' di svolgimento della prova - Ricorso del
Governo - Riconduzione della disciplina impugnata alla materia
delle «professioni» di competenza legislativa concorrente -
Estensione di tale competenza alla Provincia di Bolzano, ai sensi
dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Invasione
della competenza statale a determinare i pricipi fondamentali in
materia di «professioni» - Illegittimita' costituzionale -
Assorbimento di ulteriore censure.
- Legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8, art. 5,
comma 2, aggiuntivo dell'art. 14 alla legge della Provincia di
Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3, commi 1, 2, 3, 4, e 5.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; (Cost., art. 33, comma quinto;
statuto Trentino-Alto Adige, art. 9).
(006C1150)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 27-12-2006)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.