N. 456 ORDINANZA 13 - 28 dicembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Procedura di amministrazione straordinaria cosiddetta «accelerata» - Esperibilita' delle azioni revocatorie fallimentari in costanza di un programma di ristrutturazione dell'impresa - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla procedura di amministrazione straordinaria «ordinaria», escludente l'esperimento delle azioni revocatorie fallimentari quando sia perseguita la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa insolvente, nonche' ingiustificato privilegio con effetto distorsivo della libera concorrenza fra imprese - Questioni identiche ad altra gia' dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza delle questioni. - D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39), art. 6, comma 1, come modificato dall'art. 4-ter, del d.l. 3 maggio 2004, n. 119 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166). - Costituzione, artt. 3 e 41. Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Procedura di amministrazione straordinaria cosiddetta «accelerata» - Decorrenza dei termini di cui alla sezione III del capo III del Titolo secondo del r.d. n. 267 del 1942 dalla data di emanazione del decreto di ammissione dell'impresa alla procedura - Denunciata violazione del principio di eguaglianza rispetto al regime dell'amministrazione straordinaria «ordinaria» - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni. - D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39), art. 6, comma 1-ter, aggiunto dall'art. 4-quater, del d.l. 3 maggio 2004, n. 119 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166). - Costituzione, art. 3. Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Procedura di amministrazione straordinaria cosiddetta «accelerata» - Esercizio delle azioni revocatorie pur in presenza di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione dell'impresa - Possibilita' per i soccombenti in revocatoria di far valere il corrispondente credito nei confronti della procedura in caso di approvazione del concordato - Esclusione, essendo la sentenza di approvazione produttiva di effetti rispetto ai soli creditori per titolo o causa anteriore all'apertura della procedura - Lamentata sostanziale espropriazione del credito - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni. - D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39), artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, come rispettivamente modificato dall'art. 4-ter, e sostituito dall'art. 3 del d.l. 3 maggio 2004, n. 119 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166), combinato disposto. - Costituzione, art. 42. (006C1201) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 3-1-2007)

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