Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza - Procedura di
amministrazione straordinaria cosiddetta «accelerata» -
Esperibilita' delle azioni revocatorie fallimentari in costanza di
un programma di ristrutturazione dell'impresa - Denunciata
irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla procedura di
amministrazione straordinaria «ordinaria», escludente l'esperimento
delle azioni revocatorie fallimentari quando sia perseguita la
ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa insolvente,
nonche' ingiustificato privilegio con effetto distorsivo della
libera concorrenza fra imprese - Questioni identiche ad altra gia'
dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza delle questioni.
- D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39), art. 6, comma 1, come modificato
dall'art. 4-ter, del d.l. 3 maggio 2004, n. 119 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166).
- Costituzione, artt. 3 e 41.
Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza - Procedura di
amministrazione straordinaria cosiddetta «accelerata» - Decorrenza
dei termini di cui alla sezione III del capo III del Titolo secondo
del r.d. n. 267 del 1942 dalla data di emanazione del decreto di
ammissione dell'impresa alla procedura - Denunciata violazione del
principio di eguaglianza rispetto al regime dell'amministrazione
straordinaria «ordinaria» - Esclusione - Manifesta infondatezza
delle questioni.
- D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39), art. 6, comma 1-ter, aggiunto
dall'art. 4-quater, del d.l. 3 maggio 2004, n. 119 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166).
- Costituzione, art. 3.
Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza - Procedura di
amministrazione straordinaria cosiddetta «accelerata» - Esercizio
delle azioni revocatorie pur in presenza di autorizzazione
all'esecuzione del programma di ristrutturazione dell'impresa -
Possibilita' per i soccombenti in revocatoria di far valere il
corrispondente credito nei confronti della procedura in caso di
approvazione del concordato - Esclusione, essendo la sentenza di
approvazione produttiva di effetti rispetto ai soli creditori per
titolo o causa anteriore all'apertura della procedura - Lamentata
sostanziale espropriazione del credito - Esclusione - Manifesta
infondatezza delle questioni.
- D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39), artt. 6, comma 1, e 4-bis,
comma 10, come rispettivamente modificato dall'art. 4-ter, e
sostituito dall'art. 3 del d.l. 3 maggio 2004, n. 119 (convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166), combinato
disposto.
- Costituzione, art. 42.
(006C1201)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 3-1-2007)
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