Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giudice a quo - Giurisdizione - Sussistenza non implausibilmente
motivata - Difetto non rilevabile ictu oculi - Ammissibilita' della
questione.
Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Norme della Regione
Campania - Determinazione da parte della Giunta regionale dei
conguagli da operare sui contributi di esercizio versati in acconto
a favore di aziende di trasporto locale (nella specie Azienda
Napoletana Mobilita' s.p.a.) per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 -
Riapertura, con efficacia retroattiva, del termine perentorio per
provvedere al conguaglio - Questione sollevata in sede di esame
della legittimita' del provvedimento di determinazione dei
conguagli a saldo negativo a carico di un'azienda municipalizzata
di trasporto pubblico locale - Sussistenza della rilevanza.
- Legge della Regione Campania 5 agosto 1999, n. 5, art. 17, comma 1;
legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8, art. 1,
comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, 123 e 127.
Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Norme della Regione
Campania - Conguagli da operare sui contributi di esercizio versati
in acconto a favore di aziende di trasporto locale (nella specie
Azienda Napoletana Mobilita' s.p.a.) per gli anni 1994, 1995, 1996
e 1997 - Determinazione da parte della Giunta regionale -
Riapertura, con efficacia retroattiva, del termine perentorio per
provvedere al conguaglio (originariamente previsto entro il
31 maggio dell'anno successivo a quello cui il contributo si
riferisce) con nuova decorrenza stabilita in novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5
- Violazione del principio di affidamento delle aziende
beneficiarie dell'acconto nonche' irragionevolezza della
disposizione per impossibile utilizzo, in quanto tardivamente
acquisiti, dei dati necessari per il conguaglio anche per finalita'
di recupero di efficienza del servizio di trasporto pubblico locale
- Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli ulteriori
profili di censura.
- Legge della Regione Campania 5 agosto 1999, n. 5, art. 17, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, 123 e 127.
Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Norme della Regione
Campania - Conguagli da operare sui contributi di esercizio versati
in acconto a favore di aziende di trasporto locale (nella specie
Azienda Napoletana Mobilita' s.p.a.) per gli anni 1994, 1995, 1996
e 1997 - Determinazione da parte della Giunta regionale - Ulteriore
differimento con efficacia retroattiva, del termine perentorio per
provvedere al conguaglio (originariamente previsto entro il
31 maggio dell'anno successivo a quello cui il contributo si
riferisce e gia' differito con legge regionale 5 agosto 1999, n. 5)
con nuova decorrenza stabilita in novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 -
Violazione del principio di affidamento delle aziende beneficiarie
dell'acconto nonche' irragionevolezza della disposizione per
impossibile utilizzo, in quanto tardivamente acquisiti, dei dati
necessari per il conguaglio anche per finalita' di recupero di
efficienza del servizio di trasporto pubblico locale -
Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli ulteriori
profili di censura.
- Legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8, art. 1,
comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, 123 e 127.
(007C0609)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 16-5-2007)
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