N. 156 SENTENZA 18 aprile - 8 maggio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudice a quo - Giurisdizione - Sussistenza non implausibilmente motivata - Difetto non rilevabile ictu oculi - Ammissibilita' della questione. Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Norme della Regione Campania - Determinazione da parte della Giunta regionale dei conguagli da operare sui contributi di esercizio versati in acconto a favore di aziende di trasporto locale (nella specie Azienda Napoletana Mobilita' s.p.a.) per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 - Riapertura, con efficacia retroattiva, del termine perentorio per provvedere al conguaglio - Questione sollevata in sede di esame della legittimita' del provvedimento di determinazione dei conguagli a saldo negativo a carico di un'azienda municipalizzata di trasporto pubblico locale - Sussistenza della rilevanza. - Legge della Regione Campania 5 agosto 1999, n. 5, art. 17, comma 1; legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8, art. 1, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, 123 e 127. Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Norme della Regione Campania - Conguagli da operare sui contributi di esercizio versati in acconto a favore di aziende di trasporto locale (nella specie Azienda Napoletana Mobilita' s.p.a.) per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 - Determinazione da parte della Giunta regionale - Riapertura, con efficacia retroattiva, del termine perentorio per provvedere al conguaglio (originariamente previsto entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce) con nuova decorrenza stabilita in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 - Violazione del principio di affidamento delle aziende beneficiarie dell'acconto nonche' irragionevolezza della disposizione per impossibile utilizzo, in quanto tardivamente acquisiti, dei dati necessari per il conguaglio anche per finalita' di recupero di efficienza del servizio di trasporto pubblico locale - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. - Legge della Regione Campania 5 agosto 1999, n. 5, art. 17, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, 123 e 127. Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Norme della Regione Campania - Conguagli da operare sui contributi di esercizio versati in acconto a favore di aziende di trasporto locale (nella specie Azienda Napoletana Mobilita' s.p.a.) per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 - Determinazione da parte della Giunta regionale - Ulteriore differimento con efficacia retroattiva, del termine perentorio per provvedere al conguaglio (originariamente previsto entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce e gia' differito con legge regionale 5 agosto 1999, n. 5) con nuova decorrenza stabilita in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 - Violazione del principio di affidamento delle aziende beneficiarie dell'acconto nonche' irragionevolezza della disposizione per impossibile utilizzo, in quanto tardivamente acquisiti, dei dati necessari per il conguaglio anche per finalita' di recupero di efficienza del servizio di trasporto pubblico locale - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. - Legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8, art. 1, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, 123 e 127. (007C0609) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 16-5-2007)

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