N. 161 ORDINANZA 18 aprile - 8 maggio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario - Questione di legittimita' costituzionale - Ius superveniens - Sopravvenuta previsione della ricorribilita' del provvedimento di fermo davanti alle commissioni tributarie - Ininfluenza sulla rilevanza, alla stregua del principio di perpetuatio iurisdictionis. - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86. Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione, secondo la regola di riparto stabilita dalle Sezioni Unite della Cassazione, al giudice ordinario - Denunciata irragionevole deroga alla giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative agli interessi legittimi, incidenza sul diritto di difesa e sulla tutela giurisdizionale - Questione sostanziatesi nell'impropria richiesta di avallo dell'interpretazione preferita dal rimettente ed opposta alla regola formalmente assunta come «diritto vivente» - Uso distorto dell'incidente di costituzionalita' - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86. - Costituzione, artt. 3, 24, 103 e 113. (007C0614) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 16-5-2007)

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