N. 373 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 settembre 2006

Ordinanza emessa il 13 settembre 2006 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile promosso da Consiglio Augusto contro Marcolongo Ennio Procedimento civile - Spese processuali - Appello dichiarato inammissibile per tardiva proposizione imputabile al difensore della parte appellante - Condanna al rimborso delle spese a favore della parte appellata da pronunciarsi, secondo il diritto vivente, a carico della parte appellante soccombente, anziche' del suo difensore responsabile dell'esito negativo dell'impugnazione - Omessa previsione del potere-dovere del giudice di condannare alle spese di giudizio il difensore resosi responsabile, per colpa grave, della tardivita' e della conseguente inammissibilita' dell'impugnazione proposta (nella specie, l'appello) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto i profili della irrazionale esenzione dell'avvocato dalla responsabilita' per le spese di giudizio derivante esclusivamente da fatto proprio, della configurazione di anomala responsabilita' oggettiva del cliente-consumatore per fatto del professionista, della disparita' di trattamento rispetto alla disciplina prevista dall'art. 94 cod. proc. civ. e ad altre categorie di professionisti e della illogica attribuzione della qualita' di difensore al professionista per difetto sopravvenuto di procura conseguente al passaggio in giudicato della sentenza impugnata - Denunciata violazione del diritto di difesa. - Codice di procedura civile, artt. 82 e 91. - Costituzione, artt. 3 e 24. (007C0675) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 30-5-2007)

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