N. 373
ORDINANZA (Atto di promovimento)
13 settembre 2006
Ordinanza emessa il 13 settembre 2006 dalla Corte di appello di
Torino nel procedimento civile promosso da Consiglio Augusto contro
Marcolongo Ennio
Procedimento civile - Spese processuali - Appello dichiarato
inammissibile per tardiva proposizione imputabile al difensore
della parte appellante - Condanna al rimborso delle spese a favore
della parte appellata da pronunciarsi, secondo il diritto vivente,
a carico della parte appellante soccombente, anziche' del suo
difensore responsabile dell'esito negativo dell'impugnazione -
Omessa previsione del potere-dovere del giudice di condannare alle
spese di giudizio il difensore resosi responsabile, per colpa
grave, della tardivita' e della conseguente inammissibilita'
dell'impugnazione proposta (nella specie, l'appello) - Denunciata
violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto i
profili della irrazionale esenzione dell'avvocato dalla
responsabilita' per le spese di giudizio derivante esclusivamente
da fatto proprio, della configurazione di anomala responsabilita'
oggettiva del cliente-consumatore per fatto del professionista,
della disparita' di trattamento rispetto alla disciplina prevista
dall'art. 94 cod. proc. civ. e ad altre categorie di professionisti
e della illogica attribuzione della qualita' di difensore al
professionista per difetto sopravvenuto di procura conseguente al
passaggio in giudicato della sentenza impugnata - Denunciata
violazione del diritto di difesa.
- Codice di procedura civile, artt. 82 e 91.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(007C0675)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 30-5-2007)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.