Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di
proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui
all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova e'
decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore della novella - Lamentata
violazione dei principi di ragionevolezza, di parita' delle parti
nel processo e di obbligatorieta' dell'azione penale - Sopravvenuta
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma
censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge
20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10,
comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.
(007C0921)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 11-7-2007)
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