N. 259 ORDINANZA 20 giugno - 6 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova e' decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, di parita' delle parti nel processo e di obbligatorieta' dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. - Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112. (007C0921) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 11-7-2007)

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