N. 262 ORDINANZA 20 giugno - 6 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, al di fuori dei casi di cui all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, di parita' delle parti nel processo e di obbligatorieta' dell'azione penale - Dedotta ingiustificata disparita' di trattamento, con riferimento ai processi nei quali il pubblico ministero abbia chiesto l'ammissione di nuove prove decisive - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. - Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 3, 111 e 112. (007C0924) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 11-7-2007)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.