Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di
proscioglimento, al di fuori dei casi di cui all'art. 593, comma 2,
cod. proc. pen. - Mancata previsione - Inammissibilita'
dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella -
Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, di parita'
delle parti nel processo e di obbligatorieta' dell'azione penale -
Dedotta ingiustificata disparita' di trattamento, con riferimento
ai processi nei quali il pubblico ministero abbia chiesto
l'ammissione di nuove prove decisive - Sopravvenuta dichiarazione
di illegittimita' costituzionale della norma censurata -
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge
20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10,
commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.
(007C0924)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 11-7-2007)
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.