N. 300 SENTENZA 10 - 20 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorso dello Stato - Eccezioni di inammissibilita' per indeterminatezza (o erronea indicazione) dei termini normativi della questione nonche' per la carenza dei minimi requisiti argomentativi del ricorso stesso - Reiezione, stante l'adeguata indicazione delle norme impugnate e del parametro costituzionale di riferimento. Ricorso dello Stato - Consegna tempestiva all'ufficiale giudiziario per la notificazione e tardivo recapito al Presidente della Regione - Eccezione di inammissibilita' - Reiezione, dovendosi distinguere il momento in cui la notifica si perfeziona nei confronti del notificante da quello in cui si perfeziona nei confronti del destinatario. Professioni - Norme della Regione Liguria - Discipline bionaturali per il benessere - Attivita' pratiche non sanitarie finalizzate al mantenimento dello stato di benessere delle persone e alla prevenzione delle situazioni di disagio fisico e psichico - Istituzione di un elenco regionale - Determinazione dei soggetti abilitati alla iscrizione e condizioni per procedervi - Ricorso del Governo - Violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri - Lesione della potesta' legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimita' costituzionale - Illegittimita' costituzionale estesa all'intero testo della legge regionale per l'inscindibile connessione con le norme oggetto di censura. - Legge della Regione Liguria 14 marzo 2006, n. 6, art. 2, commi 1 e 2, nonche' artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e, per conseguenza, la restante parte dell'intera legge. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Professioni - Norme della Regione Veneto - Interventi per la formazione degli operatori di discipline bionaturali - Definizione della figura dell'operatore come colui che «opera per la piena e consapevole assunzione di responsabilita' di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona» - Istituzione di un registro professionale - Condizioni per l'iscrizione - Ricorso del Governo - Violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri - Lesione della potesta' legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimita' costituzionale - Illegittimita' costituzionale estesa all'intero testo della legge regionale per l'inscindibile connessione con le norme oggetto di censura. - Legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19, artt. 1, commi 3 e 4, 2 e 3, comma 1, nonche' artt. 4, 5, 6 e 7 e, per conseguenza, la restante parte dell'intera legge. - Costituzione, art. 117, comma terzo. (007C1012) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 25-7-2007)

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