N. 529 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 2006

Ordinanza emessa il 27 ottobre 2006 dal tribunale di Milano sul ricorso proposto da Metro Italia Cash and Carry S.p.a. - Filiale di Cinisello Balsamo contro I.N.P.S. ed altri Previdenza e assistenza - Obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro - Contributi che servono a coprire l'indennita' economica di malattia - Pagamento imposto indistintamente a tutti i datori di lavoro - Mancata distinzione tra i datori di lavoro che sono per contratto onerati ad erogare direttamente la corrispondente retribuzione in caso di malattia dei dipendenti e datori di lavoro che si avvalgono integralmente dell'indennita' economica di malattia versata dall'INPS - Lamentata irragionevole discriminazione rispetto a situazioni omogenee, concernenti i dirigenti, i quadri, gli impiegati del settore industria e i lavoratori della RAI spa, in cui i datori di lavoro assicurano il trattamento economico di malattia ai propri dipendenti e non sono tenuti al versamento del correlativo contributo - Denunciata disuguaglianza tra posizioni omogenee, violazione dei principi a tutela dell'attivita' economica pubblica e privata, asserita previsione di un tributo senza l'osservanza del principio di capacita' contributiva. - Legge 11 gennaio 1943, n. 138, artt. 6 e 9. - Costituzione, artt. 3, 41 e 53. (007C0939) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 22-8-2007)

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