N. 529
ORDINANZA (Atto di promovimento)
27 ottobre 2006
Ordinanza emessa il 27 ottobre 2006 dal tribunale di Milano sul
ricorso proposto da Metro Italia Cash and Carry S.p.a. - Filiale di
Cinisello Balsamo contro I.N.P.S. ed altri
Previdenza e assistenza - Obbligazione contributiva a carico del
datore di lavoro - Contributi che servono a coprire l'indennita'
economica di malattia - Pagamento imposto indistintamente a tutti i
datori di lavoro - Mancata distinzione tra i datori di lavoro che
sono per contratto onerati ad erogare direttamente la
corrispondente retribuzione in caso di malattia dei dipendenti e
datori di lavoro che si avvalgono integralmente dell'indennita'
economica di malattia versata dall'INPS - Lamentata irragionevole
discriminazione rispetto a situazioni omogenee, concernenti i
dirigenti, i quadri, gli impiegati del settore industria e i
lavoratori della RAI spa, in cui i datori di lavoro assicurano il
trattamento economico di malattia ai propri dipendenti e non sono
tenuti al versamento del correlativo contributo - Denunciata
disuguaglianza tra posizioni omogenee, violazione dei principi a
tutela dell'attivita' economica pubblica e privata, asserita
previsione di un tributo senza l'osservanza del principio di
capacita' contributiva.
- Legge 11 gennaio 1943, n. 138, artt. 6 e 9.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 53.
(007C0939)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 22-8-2007)
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