N. 349 SENTENZA 22 - 24 ottobre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Costituzione ed intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetti che non rivestono la qualita' parte nei giudizi a quibus - Insussistenza di un interesse qualificato - Inammissibilita' degli interventi. Costituzione ed intervento nel giudizio incidentale - Costituzione delle parti del giudizio a quo effettuata tardivamente - Inammissibilita'. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, artt. 3 e 4. Questione incidentale di legittimita' costituzionale - Oggetto - Norma abrogata - Motivazione non implausibile sulla applicabilita' nel giudizio a quo - Ammissibilita' della questione. - D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, comma 7-bis, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 58. Questione incidentale di legittimita' costituzionale - Oggetto - Interpretazione risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione - Ammissibilita' della questione. - D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, comma 7-bis, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Questione incidentale di legittimita' costituzionale - Thema decidendum - Identificazione in base alla sola ordinanza di rimessione - Impossibilita' di prendere in considerazione le censure svolte dalle parti del giudizio principale. - D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, comma 7-bis, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU) - Riconducibilita' all'ambito di operativita' degli artt. 10 e 11 Cost. - Esclusione. - Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; Costituzione, artt. 10, primo e secondo comma e 11. Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU) - Qualificazione dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come principi generali dell'ordinamento comunitario - Rilevanza ai fini della diretta applicabilita' di dette disposizioni nell'ordinamento interno - Esclusione - Fondamento. - Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; Costituzione, art. 11. Costituzione e leggi costituzionali - Potesta' legislativa - Limite del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) - Obblighi derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) - Eventuale contrasto di norma interna con la norma internazionale - Disapplicazione della norma interna da parte del giudice comune - Esclusione - Impossibilita' di interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale - Proposizione di questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma Cost. - Necessita'. - Costituzione, art. 117, primo comma. Costituzione e leggi costituzionali - Potesta' legislativa - Limite del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) - Obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - Obbligo di adeguamento dell'ordinamento interno alle norme della Convenzione nella interpretazione ad essa data dalla Corte europea per i diritti dell'uomo - Sussistenza - Limite dell'accertamento della conformita' a Costituzione delle norme pattizie integrative del parametro costituzionale - Fondamento. - Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 32, paragrafo 1; Costituzione, art. 117, primo comma. Espropriazione per pubblica utilita' - Occupazioni appropriative intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 - Criteri di liquidazione del danno in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili - Applicabilita' ai procedimenti in corso - Intervenuta pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo di accertamento della violazione dell'art. 1 del primo protocollo CEDU - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU, non incompatibili con l'ordinamento costituzionale - Necessita' che il danno in caso di occupazione appropriativa coincida con il valore di mercato del bene occupato - Criterio vigente non rispondente a tale necessita' - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure. - D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, comma 7-bis, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. - Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; Primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, art. 1; Costituzione, artt. 117, primo comma (e 111). (007C1245) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 31-10-2007)

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