N. 383 ORDINANZA 5 - 14 novembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova e' decisiva) - Applicabilita' della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza, nonche' violazione dei principi di parita' delle parti, di ragionevole durata del processo, di buon andamento della pubblica amministrazione e di obbligatorieta' dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme censurate - Necessita' di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice remittente. - Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10. - Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112. (007C1311) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 21-11-2007)

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