N. 764 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 2007

Ordinanza emessa l'8 maggio 2007 dal tribunale di Pescara sul ricorso proposto da Pavone Adriana Fallimento e procedure concorsuali - Riabilitazione civile - Istanza presentata da soggetto sottoposto a procedura fallimentare dichiarata chiusa in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 che ha abrogato il procedimento di riabilitazione - Prevista ultrattivita' della previgente legge fallimentare limitatamente ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006, nonche' alle procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data - Irragionevole esclusione dalla disciplina transitoria dei procedimenti di riabilitazione civile che presuppongono fallimenti chiusi o comunque disciplinati secondo la normativa previgente - Omessa previsione della possibilita', per i soggetti i cui fallimenti siano stati o comunque restino disciplinati esclusivamente dalla previgente legge fallimentare, di ottenere la riabilitazione civile e di beneficiare dei persistenti effetti di essa (quale causa di estinzione del reato o della pena di bancarotta semplice e di non menzione del fallimento nei certificati del casellario giudiziale) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il particolare profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento nelle condizioni di accesso ai benefici conseguenti alla riabilitazione civile. - Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, art. 150. - Costituzione, art. 3. (007C1318) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 28-11-2007)

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