Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Alimenti e bevande - Norme della Provincia autonoma di Bolzano -
Introduzione di un «marchio di qualita' con indicazione di origine»
per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari
provinciali di elevato livello qualitativo - Previsione di varianti
del marchio con dizione monolingua (italiana o tedesca) o senza la
denominazione di provenienza contestuale nelle due lingue - Ricorso
del Governo - Successiva rinuncia al ricorso accettata dalla
Provincia autonoma - Estinzione del processo.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2005,
n. 12, art. 3, comma 1, e allegato A.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 1, 2,
4, 8, 9 e 100; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 4; Costituzione,
artt. 6, 116 e 117, commi primo e secondo, lettera e); norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art.
25. Alimenti e bevande - Norme della Provincia di Bolzano -
Introduzione di un marchio di qualita' con indicazione d'origine,
per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari -
Previsione di due varianti con la sola dizione italiana o la sola
dizione tedesca - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al
ricorso accettata dalla Provincia autonoma - Estinzione del
processo.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2006, n. 11,
art. 1, commi 2, e 3, e allegato A.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 1, 2,
4, 8, 9 e 100; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 4; Costituzione,
artt. 6, 116 e 117, commi primo e secondo, lettera e); norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art.
25.
(008C0143)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 5-3-2008)
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