N. 125 ORDINANZA 16 - 30 aprile 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - -Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Jus superveniens piu' favorevole - Questioni sollevate sulla disciplina previgente - Sussistenza di adeguata motivazione sul punto - Rilevanza delle questioni proposte. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 2, 3, 27 e 42. Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione del principio di personalita' della responsabilita' penale, estensibile alle sanzioni amministrative - Evocazione di parametro inconferente, in quanto riferibile alle sole sanzioni penali - Manifesta infondatezza delle questioni. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, art. 27. Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione del «diritto fondamentale di eguaglianza» - Lamentata incidenza sulla proprieta' del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore - -Censure prive di autonomo rilievo, scrutinabili unitamente alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 2 e 42. Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Asserita lesione del principio do ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparita' di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Esercizio non irragionevole della discrezionalita' del legislatore - Manifesta infondatezza delle questioni. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, art. 3. Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Asserita irragionevole incidenza sulla proprieta' del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera e), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, art. 3. (008C0334) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 7-5-2008)

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