N. 261 ORDINANZA 7 - 10 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento anche in casi diversi da quelli previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - Preclusione - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e della parita' delle parti nel processo nonche' dedotta lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Necessita' di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Cod. proc. pen., art. 593, come sostituto dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo. (008C0581) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 16-7-2008)

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