N. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 - 15 ottobre 2008

depositato in cancelleria il 15 ottobre 2008 (dal Presidente del Consiglio dei ministri) Acque minerali e termali - Norme della Regione Campania - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente - Rinnovi delle concessioni in attivita' da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della legge - Esclusione della valutazione d'impatto ambientale o valutazione d'incidenza - Contrasto con la normativa nazionale, con la normativa comunitaria, con l'indirizzo interpretativo della Corte di giustizia delle comunita' europee - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente. - Legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8, art. 33, comma 10. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 95. Acque minerali e termali - Norme della Regione Campania - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente - Concessioni perpetue date senza limite di tempo in base alla legislazione previgente - Proroga per cinquanta anni dall'entrata in vigore della legge - Contrasto con la normativa nazionale che stabilisce il principio della temporaneita' delle derivazioni quale standard di tutela ambientale da applicarsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente. - Legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8, art. 44, comma 8. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 8. Acque minerali e termali - Norme della Regione Campania - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente - Perforazioni non autorizzate - Nuova captazione di acque gia' oggetto di concessione in data anteriore al 31 dicembre 2005 - Possibilita' di sanatoria previa istanza da presentarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge e pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo fisso - Contrasto con la normativa nazionale, che impone il limite temporale del 30 giugno 2006 e la graduazione della sanzione, costituente standard di tutela ambientale da applicarsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, denunciata irragionevolezza e disparita' di trattamento in relazione al resto del territorio nazionale. - Legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8, art. 45. - Costituzione, artt. 3 e 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 6. (008C0827) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 12-11-2008)

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