Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Sanita' pubblica - Legge della Regione Calabria - Accreditamento
degli istituti privati operanti nei settori della specialistica
ambulatoriale e della diagnostica strumentale e di laboratorio -
Sospensione a tempo indeterminato del rilascio di nuovi
accreditamenti con salvezza delle fattispecie beneficiate da
sanatoria regionale - Preliminare delimitazione del thema
decidendum - Irrilevanza della sopravvenuta entrata in vigore della
legge regionale n. 24 del 2008.
- Legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18, art. 15, comma
3.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117.
Sanita' pubblica - Legge della Regione Calabria - Accreditamento
degli istituti privati operanti nei settori della specialistica
ambulatoriale e della diagnostica strumentale e di laboratorio -
Sospensione a tempo indeterminato del rilascio di nuovi
accreditamenti con salvezza delle fattispecie beneficiate da
sanatoria regionale - Ingiustificata e irragionevole disparita' di
trattamento degli istituti non ancora accreditati rispetto a quelli
beneficiati dalla sanatoria regionale - Illegittimita'
costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.
- Legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18, art. 15, comma
3.
- Costituzione, art. 3, (artt. 97 e 117).
(008C0883)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 12-11-2008)
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