N. 361 SENTENZA 3 - 7 novembre 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Legge della Regione Calabria - Accreditamento degli istituti privati operanti nei settori della specialistica ambulatoriale e della diagnostica strumentale e di laboratorio - Sospensione a tempo indeterminato del rilascio di nuovi accreditamenti con salvezza delle fattispecie beneficiate da sanatoria regionale - Preliminare delimitazione del thema decidendum - Irrilevanza della sopravvenuta entrata in vigore della legge regionale n. 24 del 2008. - Legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18, art. 15, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117. Sanita' pubblica - Legge della Regione Calabria - Accreditamento degli istituti privati operanti nei settori della specialistica ambulatoriale e della diagnostica strumentale e di laboratorio - Sospensione a tempo indeterminato del rilascio di nuovi accreditamenti con salvezza delle fattispecie beneficiate da sanatoria regionale - Ingiustificata e irragionevole disparita' di trattamento degli istituti non ancora accreditati rispetto a quelli beneficiati dalla sanatoria regionale - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura. - Legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18, art. 15, comma 3. - Costituzione, art. 3, (artt. 97 e 117). (008C0883) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 12-11-2008)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.