Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Fallimento e procedure concorsuali - Riforma organica della
disciplina - Potesta' di autorizzare gli atti di straordinaria
amministrazione del curatore fallimentare - Prevista attribuzione
al comitato dei creditori anziche' al giudice delegato - In via
subordinata, mancata attribuzione a quest'ultimo del potere di
impedire il perfezionamento di atti ritenuti illegittimi o contrari
agli interessi della generalita' dei creditori ovvero del fallito -
Denunciato eccesso di delega e violazione del principio di
ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'ingiustificata
disparita' di trattamento - Questione sollevata dal Tribunale
anziche' dal giudice delegato - Difetto di rilevanza nella fase
collegiale - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, artt. 35 e 41, commi primo e
quarto, come sostituiti dagli artt. 31 e 39 del d.lgs. 9 gennaio
2006, n. 5.
- Costituzione, artt. 3 e 76, in relazione alla legge 14 maggio 2005,
n. 80.
(008C0887)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 12-11-2008)
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