N. 402 ORDINANZA 1 - 5 dicembre 2008

Reati militari - Delitti contro la pubblica amministrazione (in particolare, peculato d'uso e abuso d'ufficio) commessi da appartenenti alle forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare o in luogo militare - Qualificazione come reati militari solo in caso di applicazione della legge penale militare di guerra, ancorche' in tempo di pace - Conseguente esclusione della giurisdizione dei Tribunali militari rispetto agli altri fatti commessi in tempo di pace - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza (per disparita' di trattamento) ed incidenza sulla ragionevole durata del processo - Richiesta alla Corte di intervento manipolativo incompleto e di portata sistematica, comunque precluso dall'ampia discrezionalita' spettante al legislatore in materia di riparto di giurisdizione e composizione degli organi giudicanti - Non irragionevolezza della scelta discrezionale di sottrarre alcuni reati alla giurisdizione militare, riservandoli a quella ordinaria - Manifesta inammissibilita' della questione. - Codice penale militare di pace, art. 37, in combinato disposto con l'art. 47, secondo comma, numero 2, del codice penale militare di guerra, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 31 gennaio 2002, n. 6, e con gli artt. 314, secondo comma , e 323 del codice penale. - Costituzione, artt. 3 e 111. (008C0967) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 10-12-2008)

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