Reati militari - Delitti contro la pubblica amministrazione (in
particolare, peculato d'uso e abuso d'ufficio) commessi da
appartenenti alle forze armate con abuso dei poteri o violazione
dei doveri inerenti allo stato di militare o in luogo militare -
Qualificazione come reati militari solo in caso di applicazione
della legge penale militare di guerra, ancorche' in tempo di pace -
Conseguente esclusione della giurisdizione dei Tribunali militari
rispetto agli altri fatti commessi in tempo di pace - Denunciata
violazione del principio di ragionevolezza (per disparita' di
trattamento) ed incidenza sulla ragionevole durata del processo -
Richiesta alla Corte di intervento manipolativo incompleto e di
portata sistematica, comunque precluso dall'ampia discrezionalita'
spettante al legislatore in materia di riparto di giurisdizione e
composizione degli organi giudicanti - Non irragionevolezza della
scelta discrezionale di sottrarre alcuni reati alla giurisdizione
militare, riservandoli a quella ordinaria - Manifesta
inammissibilita' della questione.
- Codice penale militare di pace, art. 37, in combinato disposto con
l'art. 47, secondo comma, numero 2, del codice penale militare di
guerra, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 31
gennaio 2002, n. 6, e con gli artt. 314, secondo comma , e 323 del
codice penale.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
(008C0967)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 10-12-2008)
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